Una sentenza del TAR Calabira interviene su un contenzioso relativo alla possibilità, da parte delle organizzazioni di volontariato, di partecipare ad una gara d'appalto - nello specifico come parte di una RTI - impiegando i volontari in attività che contribuiscono alla realizzazione del servizio
Una società cooperativa (classificatasi al secondo posto in graduatoria) ha contestato l’aggiudicazione del servizio di gestione del presidio medico-sanitario e trasporto sanitario con autoambulanza all’interno del Porto di Gioia Tauro a favore di un raggruppamento temporaneo di impresa, di cui fa parte un’organizzazione di volontariato. Tra le doglianze espresse dalla società ricorrente si registra anche quella relativa all’impiego di volontari nello svolgimento dell’attività oggetto della procedura competitiva, che, a giudizio della medesima società cooperativa, comporterebbe un caso di “dumping salariale”. In quest’ottica, la ricorrente ha contestato un impiego sostanzialmente strumentale di enti del terzo settore nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica concorrenziale. A sostegno della propria tesi, la società cooperativa ha invocato l’art. 2, comma 5 della legge n. 381 dell’8.11.1991 e la giurisprudenza interpretativa per cui "l’impiego di volontari da parte di cooperative o consorzi per effettuare prestazioni dedotte in contratto in sostituzione o affiancamento per abbassare l’offerta si pone in contrasto con le norme imperative" (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 3460/2022).
Con la sentenza 3 luglio 2026, n. 502, il Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha rigettato il ricorso, motivando, tra l’altro, quanto segue:
La sentenza de qua interviene su un thema decidendum non nuovo alla giurisprudenza: invero, la qualificazione di derivazione eurounitaria delle organizzazioni di volontariato quali “operatori economici”, da un lato e il principio del favor partecipationis, dall’altro, legittimano la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle procedure competitive, anche in rete con altri soggetti, ivi compresi quelli commercial-imprenditoriali.
In ordine alla qualificazione delle organizzazioni di volontariato quali “operatori economici”, vale la pena, in questa sede, ricordare quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza 15 gennaio 2016, n. 116. In quell’occasione, un’associazione di volontariato aveva presentato ricorso contro la decisione di una Asl campana che aveva escluso dalla gara per l’affidamento del servizio di trasporto infermi la medesima organizzazione di volontariato, gestore uscente del servizio 118 in regime di convenzionamento, così come disciplinato dalla l. 266/1991. L’Asl comunicava alla concorrente che aveva provveduto a rettificare il bando e gli atti connessi nella parte in cui consentiva la partecipazione alla gara anche delle Associazioni di volontariato, per cui non ammetteva alle successive fasi l’associazione ricorrente.
Il Tar Campania – Napoli, sez. I, con sentenza n. 06411/2007, dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di interesse, affermando che l’Associazione non aveva titolo a censurare la delibera ASL per vizi procedimentali, considerato che, comunque, non avrebbe potuto partecipare alla gara in quanto solo un ‘impresa commerciale poteva concorrere in una procedura concorsuale con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello l’associazione di volontariato.
I giudici di Palazzo Spada hanno accolto l’appello così motivando:
Alla luce di quanto sopra espresso, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’associazione ricorrente, avendo i requisiti per partecipare alla gara in controversia, aveva interesse a ricorrere sia avverso la parziale rettifica del bando e degli atti successivi sia avverso la propria conseguente esclusione dalla gara.
Per quanto concerne il merito, la Sezione giudicante ha confermato che:
A ciò si aggiunga che cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato sono regolate da due discipline normative distinte. Sul punto, la giurisprudenza (si veda, per es. Tar Umbria 775/2022) ha evidenziato le differenze “ontologiche” tra le due tipologie di organizzazioni. Ancorché OdV e cooperative sociali siano funzionalizzate al perseguimento di finalità non egoistiche, esse si differenziano al loro interno, le prime per non perseguire, nemmeno in modo indiretto, uno scopo di lucro, e le seconde per essere definite da una organizzazione del lavoro comune, rivolta a provocare un vantaggio economico ai propri soci.
In questo senso, si era espressa pure la Corte di giustizia dell’Unione europea (cfr. Corte UE C-213/21 e C-214/21): in quell’occasione, i giudici di Lussemburgo avevano ribadito che le cooperative sociali, equiparabili per diversi profili alle organizzazioni di volontariato, da queste ultime si differenziano per un “diverso” trattamento dei risultati economici conseguiti. Anche qualora lo statuto di una cooperativa sociale dovesse stabilire un assoluto divieto di distribuzione degli utili tra i soci della medesima cooperativa, la possibilità di riconoscere un ristorno agli stessi soci configura una diversa configurazione giuridica, che non può essere ritenuta analoga a quella delle organizzazioni di volontariato ex art. 57 Codice del Terzo settore.
Non si dimentichi, poi, la sentenza n. 72 del 15 marzo 2022 della Corte costituzionale, che, pronunciandosi nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 76 del codice del Terzo settore del 2017, ha respinto il dubbio espresso dal Consiglio di Stato riguardo alla possibile natura discriminatoria della norma censurata precisando che se è vero che il Codice del terzo settore ha introdotto una definizione unitaria di ETS, tale da escludere la possibilità di differenziare il trattamento di tali enti sulla base dello status giuridico di dette organizzazioni (sentenza della medesima Corte n. 277 del 2019), svolgendo in tal modo una funzione unificante, diretta a ordinare e a riportare a coerenza la disciplina degli ETS, superando le precedenti frammentazioni e sovrapposizioni, è altrettanto vero tuttavia che “ciò non si è risolto in una indistinta omologazione di tutti gli ETS”. In quell’occasione, la Consulta ha sottolineato che il ruolo prevalente, nelle OdV, dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati assume un rilievo centrale, perché incide anche sul sistema di finanziamento, come del resto conferma l’art. 33, comma 3, cod. terzo settore, che vincola espressamente le ODV a ricevere, per l’attività di interesse generale prestata, “soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate”. Da quanto sopra emergerebbe la linea di demarcazione all’interno della pur unitaria categoria degli ETS, nell’ambito della quale co-esistono le organizzazioni che rinunciano alla massimizzazione del profitto e le imprese sociali, che hanno la possibilità di ricevere un corrispettivo per il servizio reso e quindi, anche in tal modo, procurarsi le risorse.
In ultima analisi, nel confermare un orientamento che esprime favore nei confronti della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle gare d’appalto per l’affidamento di servizi socio-sanitari, la giurisprudenza non disconosce il “contenuto economico” dell’azione delle organizzazioni in parola, equiparandolo a quello di altre forme organizzate, siano esse società commerciali ovvero mutualistiche. In ciò – forse – “neutralizzando” la specificità (non soltanto organizzativa, ma anche giuridica) delle organizzazioni di volontariato, che, invece, il Codice del Terzo settore ha inteso valorizzare.