Iniziano a circolare le bozze di un nuovo Regolamento europeo sui contratti pubblici, destinato a superare le direttive del 2014 e che, quando approvato, diventerà immediatamente punto di riferimento senza necessità di traduzioni normative nazionali; con alcuni interessanti novità nei settori di interesse delle imprese sociali..
Il prossimo 9 settembre, la Commissione UE presenterà il Public Procurement Act, quale proposta di Regolamento UE da applicare agli appalti pubblici nei 27 Stati Membri dell’Unione.
Di seguito, si intende – ancorché in forma necessariamente sintetica – analizzare i principali contenuti del Regolamento in parola, che peraltro – occorre evidenziarlo – ribadisce non pochi principi e disposizioni delle Direttive del 2014, che, a seguito dell’approvazione del Regolamento risulteranno abrogate).
La forma del regolamento, self-executing nei singoli Stati Membri, dovrebbe ridurre le divergenze nazionali e il cosiddetto gold-plating, cioè pratica di introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee. Resterebbero tuttavia riconosciuti in capo alle stazioni appaltanti nazionali:
I quattro cambiamenti fondamentali che è possibile rinvenire sono:
La bozza introduce come obiettivo generale il conseguimento del miglior rapporto qualità-prezzo, già confermato nella Direttive del 2014, peraltro, e identifica quattro finalità strategiche:
Per quanto attiene alle procedure, esse vengono così identificate:
L’aggiudicazione avviene normalmente sulla base del miglior rapporto prezzo-qualità, così come già previsto nelle Direttive del 2014. La bozza, tuttavia, fissa le seguenti soglie minime:
Il solo prezzo rimane possibile, ma secondo una logica di comply or explain: l’amministrazione deve dimostrare che la qualità è già sufficientemente garantita dalle specifiche e dalle condizioni di esecuzione.Tra i criteri qualitativi possono rientrare:
Il subappalto integrale dovrebbe essere vietato: potranno essere affidate a terzi soltanto parti del contratto e le prestazioni critiche potrebbero essere riservate all’aggiudicatario. La bozza di Regolamento UE contiene un esplicito riconoscimento delle piccole e medie imprese, con misure potenzialmente molto incisive, quali:
L’apertura alle PMI è evidente, ma un limite di fatturato così basso potrebbe rendere più difficile verificare l’effettiva capacità economica nei contratti ad alto rischio.Importanti sono le disposizioni previste nella bozza di Regolamento per quanto attiene ai criteri da rispettare per rafforzare il carattere “socialmente responsabile” del public procumerent:
Ma, indubbiamente, ai fini dell’interesse che la Rivista dedica alle imprese sociali e al Terzo settore, è opportuno richiamare quanto la bozza di Regolamento prescrive in ordine ai servizi sociali, sanitari e – appunto – alle organizzazioni di Terzo settore, in larga parte, confermando quanto già prescritto nelle Direttive del 2014. In quest’ottica, la bozza ribadisce che le pubbliche amministrazioni potranno decidere di riservare contratti:
Da segnalare una importante novità introdotta dalla bozza che circola rispetto all’articolo 77 della direttiva 2014/24: nella bozza, infatti, non si registrano più espressamente il limite triennale, il requisito della struttura partecipativa e il divieto di riaffidamento all’ente già aggiudicatario nel triennio precedente.
Per i servizi sociali, sanitari ed educativi gli Stati possono conservare procedure nazionali adattate alla natura del servizio. Devono però rispettare trasparenza e parità di trattamento e considerare:
La proposta non disciplina direttamente la co-programmazione e la co-progettazione italiane. Se esse costituiscono autentiche forme collaborative, prive di un contratto oneroso sinallagmatico, restano esterne agli appalti. Se invece, al di là della denominazione, realizzano uno scambio obbligatorio tra prestazione e corrispettivo, la disciplina europea può trovare applicazione.
Da ultimo, si richiamano le previsioni riguardanti le concessioni, che vengono integrate nel regolamento unico, mantenendo alcune regole specifiche:
La maggiore attenzione alla verifica periodica è particolarmente importante per servizi pubblici e infrastrutture di lunga durata.
Quale impatto sulla legislazione domestica? Quando il regolamento diventerà applicabile, il d.lgs. 36/2023 non verrà meno integralmente, ma dovrà essere profondamente coordinato:
Le disposizioni contenute nella bozza di Regolamento UE, in specie quelle relative al coinvolgimento delle imprese sociali, dei soggetti di Terzo settore e ai servizi sociosanitari troveranno “terreno fertile” in un contesto normativo – quello nazionale – che negli ultimi anni sembra: