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ISSN 2282-1694
Tempo di lettura: 
Argomento:  Diritto
data:  12 settembre 2026

Sui controlli delle aspiranti fondazioni interessate a iscriversi al RUNTS

Luigi Gili

Un contenzioso relativo ad un caso controverso innescato dalla richiesta di iscrizione al RUNTS da parte di una fondazione toscana pone un problema più ampio su quale sia il titolo degli uffici RUNTS per intervenire su aspetti di merito relativi alle finalità degli ETS.


Il Consiglio di Stato, con sentenza 18 giugno 2026, n. 4895,[1] ha posto fine a un contenzioso legato al mancato riconoscimento di una fondazione da parte dell’Ufficio del RUNTS della Regione Toscana: a determinare l’Amministrazione in tal senso fu una vicenda di estrema delicatezza,[2] su cui si innestava la scelta di costituire la fondazione in esame.

Nel 2018, a breve distanza dall’atto di fondazione, il costituendo ente, per mezzo del suo legale rappresentante, aveva in un primo momento presentato istanza di riconoscimento mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche della Regione Toscana. L’istanza di riconoscimento venne disattesa dal Settore Attività legislativa e giuridica della Regione Toscana, competente a esaminare la domanda. Secondo l’Amministrazione, la denominazione della fondazione era connotata da un “pregnante disvalore[3] che, oltre a rilevare in sé, avrebbe rappresentato un ostacolo insormontabile al perseguimento dello scopo istituzionale.

L’istanza venne rinnovata nel 2023, dopo che la denominazione della fondazione era stata modificata, ma incontrò nuovamente l’opposizione della Regione, che ne dispose l’archiviazione. Il provvedimento poneva l’attenzione sull’insufficienza del mero mutamento della denominazione, stante la permanenza dell’intitolazione originaria nell’atto costitutivo.

Al fine di ottenere la personalità giuridica, allora, nel 2024 la costituenda fondazione, tramite il notaio di riferimento, presentò istanza di iscrizione alla sezione “Altri enti del Terzo settore” del RUNTS, ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Anche in questo caso, però, il competente Settore Welfare e Innovazione della Regione Toscana rigettò l’istanza, basando la propria decisione sugli argomenti già spesi all’esito delle istanze presentate dalla fondazione nel 2018 e nel 2023.

L’ente impugnò il diniego avanti al Tar Toscana che, con la sentenza n. 840 del 9 maggio 2025, ha annullato il provvedimento.[4]

La decisione del Tar ha trovato conferma nella sentenza del Consiglio di Stato, ora in esame, il cui passaggio fondamentale è da ricercarsi nell’affermazione che il procedimento di iscrizione al RUNTS, previsto dall’art. 22 del Codice del Terzo settore, distingue nettamente la competenza del notaio, incaricato delle verifiche “sostanziali”, da quella dell’Ufficio del RUNTS, a cui è intestato un potere di controllo limitato agli aspetti formali dell’istanza. Nel 2018, la Regione aveva legittimamente negato l’iscrizione della fondazione nel Registro delle persone giuridiche. In quel diverso contesto, l’Amministrazione era l’unica titolare dei poteri di controllo, e allora li aveva correttamente esercitati. Scendendo nel caso concreto, il Consiglio di Stato argomenta che l’art. 25 c.c. – a norma del quale le deliberazioni dell’organo amministrativo della fondazione non possono essere contrarie a norme imperative, atto costitutivo, ordine pubblico e buon costume – si applica anche alla scelta del fondatore in merito alla denominazione dell’ente, e in quel frangente la scelta si era posta in contrasto con il suddetto articolo 25.

Già nel 2023, altresì, la costituenda fondazione aveva mutato denominazione; se a ciò si aggiunge che l’Ufficio del RUNTS, al contrario di quello del Registro delle persone giuridiche, deve limitarsi a una verifica formale, risulta palese l’illegittimità del diniego.

La pronuncia in commento rappresenta una novità nel panorama della giurisprudenza amministrativa ed è interessante perché, da un lato, è sintomatica dell’evoluzione della disciplina relativa all’acquisto della personalità giuridica da parte degli enti privati no profit, con particolare riguardo alle fondazioni; dall’altro, perché porta a indagare l’adeguatezza degli assetti raggiunti con la normativa vigente di fronte a “casi difficili”.[5]

Ma andiamo con ordine, esaminando di seguito l’evoluzione della disciplina del riconoscimento alla fondazione della personalità giuridica, per poi svolgere alcune considerazioni sul secondo delicato tema.

L’iscrizione della fondazione al Registro delle persone giuridiche

La fondazione, in quanto tale, deve necessariamente essere riconosciuta dall’ordinamento pubblico, ottenendo così la personalità giuridica.

In origine il riconoscimento era concesso con decreto reale – poi del Presidente della Repubblica – ai sensi dell’art. 12 del codice civile.[6] La materia è stata fortemente innovata dal d.p.r. n. 361/2000 che ha abrogato la disciplina codicistica e istituito i Registri delle persone giuridiche, alla cui iscrizione consegue il riconoscimento dell’ente.[7] I Registri sono istituiti presso le Prefetture e, a norma dell’art. 7 dello stesso decreto, presso le Regioni, qualora l’attività della persona giuridica non travalichi i confini regionali.[8]

Il controllo svolto dall’Amministrazione competente, prima dell’entrata in vigore del regolamento del 2000, riguardava la “pubblica utilità dello scopo” dell’ente.[9] Si trattava quindi di un sindacato di merito (e non di legittimità) dal punto di vista dell’intensità dello scrutinio, e di meritevolezza (non di liceità) dal punto di vista del suo oggetto.

In altre parole, il riconoscimento dipendeva da una valutazione di opportunità della PA, del tutto opinabile, circa le finalità istituzionali.

Il comma 3 dell’art. 1 del d.p.r. n. 361/2000, per contro, ha ristretto e vincolato i poteri di verifica ai quali l’ente è soggetto. Questi oggi riguardano la soddisfazione delle condizioni dettate da leggi e regolamenti per la costituzione dell’ente, la possibilità e liceità del suo scopo, e l’adeguatezza della dotazione patrimoniale rispetto allo scopo prefissato, profilo, questo, funzionale alla tutela dei futuri ed eventuali interessi creditori. Quest’ultimo è senz’altro l’aspetto intorno al quale residua la maggiore discrezionalità (tecnica).[10] La ponderazione dell’adeguatezza patrimoniale, per quanto ancorata a dati oggettivi, risente comunque di un certo margine tecnico-valutativo. Non residua, invece, un controllo di meritevolezza,[11] nonostante talvolta questo riaffiori in giurisprudenza, anche soltanto come affermazione tralaticia.[12]

Ciò significa che oggi, in base al d.p.r. n. 361/2000, è sottratto alla PA il sindacato circa l’opportunità delle finalità prefissate dall’atto costitutivo. Certo è che valutare la liceità di uno scopo istituzionale evoca anche parametri quali ordine pubblico e buon costume, difficili da distinguere rispetto all’opportunità.[13]

Dal punto di vista della giurisdizione, infine, le Sezioni unite civili della Suprema Corte sono costanti nel distinguere tra la validità dell’atto costitutivo, la cui cognizione spetta al giudice ordinario, che giudica sulla base dei parametri della validità dell’atto negoziale, e il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sul potere di riconoscimento dell’Ufficio del Registro delle persone giuridiche, da svolgersi nel solco, prima di tutto, di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, d.p.r. n. 361/2000.[14]

L’iscrizione della fondazione al RUNTS

Le novità in tema di riconoscimento della persona giuridica, oltre che dal d.p.r. n. 361/2000, sono giunte con l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore. Fondazione e associazione sono istituti che il Codice del Terzo settore ha mutuato dal codice civile come modelli residuali di ETS. Lo si evince dalla collocazione delle relative regole al Titolo IV del Codice, cui segue il Titolo V, in cui sono disciplinate le ipotesi di ETS che la Corte costituzionale ha definito “tipici”.[15]

L’art. 21 del Codice elenca analiticamente gli elementi essenziali dell’atto costitutivo: “L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale; il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista”.[16]

La fondazione dovrà quindi iscriversi al RUNTS[17] per assumere la qualifica di ente del Terzo settore, così come richiesto dall’art. 4, comma 1, del Codice. La disciplina primaria del RUNTS è dettata dal Titolo VI del Codice del Terzo settore, alla quale si aggiunge quella di dettaglio, di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, adottato in forza dell’art. 53, comma 1, del Codice.[18]

L’art. 46 del Codice articola il RUNTS in sette sezioni, le prime sei dedicate ai diversi enti “tipici”, la settima – “Altri Enti del Terzo settore” – a quelli “atipici”, e quindi anche alla fondazione qui in esame. Per altro verso, l’art. 4 del d.m. n. 106/2020, stante la competenza condivisa di Stato e Regioni, definisce le attribuzioni dell’Ufficio statale del RUNTS e quelle degli Uffici regionali (provinciali per le Province Autonome di Trento e Bolzano) ai quali spetta, di regola, l’iscrizione dell’ente.

La disciplina in esame, che è alternativa a quella del d.p.r. n. 361/2000, disegna due procedure di iscrizione al RUNTS. Quella “ordinaria” è regolata dagli artt. 47 ss. del Codice e dagli artt. 8 ss. del d.m. n. 106/2020, quella “speciale” è invece dettata dall’art. 22 del d.lgs. n. 117/2017 e dagli artt. 15-19 del d.m. n. 106/2020, ed è dedicata agli ETS “atipici”: associazioni, le fondazioni e, ormai, anche comitati.[19] Tale seconda via permette all’ente di acquisire insieme la qualifica di ETS e la personalità giuridica[20] ed è dunque quella che maggiormente ci interessa.

La domanda di iscrizione al RUNTS, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Codice, è presentata all’Ufficio dal notaio di fiducia dell’ente,[21] il quale è altresì incaricato di svolgere una verifica “sostanziale” sull’ente. L’obiettivo della verifica è accertare la legalità dell’atto costitutivo, l’effettiva natura di ETS dell’ente, e il rispetto del requisito patrimoniale, necessario per l’acquisto della personalità giuridica. Il comma 4 del citato art. 22 fissa tale requisito in 30.000 euro per le fondazioni[22] e in 15.000 euro per le associazioni. All’esito positivo dei controlli, il notaio presenta istanza di iscrizione, e l’Ufficio del RUNTS svolge – come ricordato dalla pronuncia in commento – un controllo meramente documentale.[23]

Vale la pena soffermarsi sull’art. 16, comma 1, d.m. n. 106/2020, che nel dettagliare il vaglio di legittimità assegnato al notaio, prevede che egli si assicuri che l’ente abbia “le caratteristiche dell’art. 4”, ovvero che persegua “senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale”. La formula è meno elastica di quanto potrebbe apparire e, soprattutto, non rappresenta un ritorno a un controllo di meritevolezza delle finalità istituzionali dell’ente.

Sotto il profilo materiale, infatti, le attività di interesse generale (AIG) sono tassativamente elencate dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017.

Che tale elenco sia tassativo lo si evince non soltanto dal comma 2, che prevede una procedura ad hoc per aggiornarlo, ma anche dal fatto che nel Codice spesso si richiama l’art. 5 per indicare le AIG tout court.  Si pensi all’art. 55 in tema di amministrazione condivisa o all’art. 4, comma 3, che si occupa del rapporto tra la categoria dell’ETS e quella degli enti religiosi civilmente riconosciuti.[24] D’altro canto, una soluzione diversa sarebbe incompatibile con il regime fiscale del Terzo settore, che conferisce una valenza centrale alle AIG nel distinguere ETS commerciali da ETS non commerciali.[25] Quanto al profilo finalistico, poi, laddove manchi lo scopo di lucro, le AIG sono in sé orientate verso finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cd. elemento teleologico).[26] Il notaio, perciò, si limita a sussumere le attività dell’ente tra quelle elencate all’art. 5 del Codice e a verificare l’assenza di una finalità lucrativa. Soprattutto la seconda operazione implica un certo grado di discrezionalità tecnica, ma ancora nulla a che vedere con la meritevolezza dell’ente.[27]

Ai sensi dell’art. 16, comma 4, d.m. n. 106/2020, all’esito delle verifiche l’Ufficio del RUNTS può chiedere rettifiche o integrazioni al notaio istante. Una volta ricevute, l’Amministrazione può provvedere anche mediante silenzio-assenso,[28] diversamente da quanto accade quando è l’Ufficio del Registro delle persone giuridiche a chiedere integrazioni all’istanza di iscrizione. In tale occasione, il silenzio successivo all’integrazione ha valore di diniego, per effetto dell’art. 1, comma 6, d.p.r. n. 361/2000.

Il comma 3 dell’art. 22 del Codice e l’art. 19 del d.m. n. 106/2020 dispongono poi per il caso in cui il notaio, motivando, ritenga insussistenti i presupposti per l’iscrizione. L’ente, allora, potrà chiedere che l’Ufficio del RUNTS riveda la decisione del notaio, esercitandone i poteri di verifica “sostanziale”.[29] È interessante notare come la norma, in tali frangenti, dia valore di diniego al silenzio che l’Amministrazione serbi sull’istanza dell’ente.

Il quadro è infine completato dalla circolare 21 aprile 2022, n. 9 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in cui si individuano gli unici profili di legittimità che l’Ufficio del RUNTS può indagare, andando oltre i rilievi formali, nonostante l’istanza di iscrizione provenga da un notaio che, si suppone, ha svolto con esito positivo i controlli affidatigli dalla legge.

La circolare, infatti, chiarisce che l’Ufficio può rifiutare l’iscrizione nei “casi estremi di irregolarità, tali da configurare l’inesistenza dell’atto, allorquando sia rilevata ictu oculi l'assenza di uno degli elementi essenziali che, ai sensi dell'articolo 4 del Codice, caratterizzano gli enti del Terzo settore, come la natura privata dell'ente, ove la richiesta di iscrizione riguardi una pubblica Amministrazione; la natura non societaria; l'indicazione delle finalità o dell'oggetto; il riconoscimento agli effetti civili di un ente religioso, la configurabilità quale "ente" (…)”.[30] Al fine di individuare tali casi estremi, l’Ufficio dovrà talvolta spingersi oltre la mera verifica della “completezza e correttezza documentale dell’istanza”,[31] si pensi all’ipotesi relativa alla natura dell’ente, non sempre facilmente inquadrabile in termini privatistici o pubblicistici.

Il riconoscimento della fondazione: dalla meritevolezza alla liceità

Si è detto che la sentenza in commento offre un duplice spunto di riflessione.

In primo luogo, permette di osservare come è cambiata nel tempo la disciplina del riconoscimento degli enti no profit. Sotto il vigore dell’art. 12 del codice civile, l’emanazione del provvedimento era subordinata a una valutazione di opportunità dell’Amministrazione avente ad oggetto le finalità istituzionali dell’ente (la “pubblica utilità dello scopo”), il cui sindacato è stato poi irregimentato entro i binari dell’art. 1, comma 3, d.p.r. n. 361/2000, riducendo all’irrilevanza ogni valutazione di opportunità. Il Codice del Terzo settore, infine, ha affiancato al procedimento di iscrizione al Registro delle persone giuridiche quello di iscrizione al RUNTS, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 117/2017, in cui la verifica di legittimità è di regola demandata al notaio. Diversamente da quel che accade per l’iscrizione al Registro delle persone giuridiche, peraltro, l’art. 22, comma 4, del Codice fissa importi puntuali quali patrimonio minimo per poter ottenere la personalità giuridica, sottraendo anche questo profilo alla valutazione dell’Amministrazione.[32]

Questa evoluzione ha influito sulla facilità con cui l’Amministrazione, rimanendo entro i confini tracciati dal diritto, può gestire casi “moralmente controversi”, come quello sotteso alla sentenza del Consiglio di Stato.

L’Autorità amministrativa non incontrava alcuna difficoltà sotto il vigore dell’art. 12 c.c., evidentemente, ma la situazione è cambiata radicalmente con l’entrata in vigore del d.p.r. n. 361/2000. Nel nuovo regime, le ragioni legate al sentire sociale trovano una loro possibile valutazione in sede e ai fini del controllo di liceità dello scopo istituzionale del costituendo ente, previsto dall’art. 1, comma 3.

Il processo legislativo che ha condotto all’adozione del Codice del Terzo settore, del pari, ha portato anche a individuare il punto di equilibrio tra la libertà dei singoli di dare vita a un ente, tutelata anche a livello costituzionale dagli artt. 2, 18 e 21 Cost., e le esigenze della collettività. L’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, infatti, prevede che il notaio verifichi la rispondenza dell’atto costitutivo alla legge, e tale vaglio non può che ritenersi inclusivo di un controllo di liceità.

In termini civilistici, il riferimento alla liceità ha una direzione precisa, che guarda al rispetto di norme imperative, ordine pubblico e buon costume. Se le prime rappresentano un parametro tendenzialmente rigido, ordine pubblico e buon costume sono invece concetti elastici.[33] Questi ultimi rimangono dunque utili per tradurre in termini giuridici istanze extra-giuridiche, quali quelle morali di taluni che osteggiavano al riconoscimento di una fondazione dalla denominazione contestata.

Il caso esaminato in queste pagine, in effetti, mostra il limite della liceità all’opera. Il giudice amministrativo afferma la legittimità del diniego opposto alla domanda di iscrizione della fondazione sotto la sua denominazione originaria, stante la contrarietà dell’intitolazione (quanto meno) al buon costume. Mutato il nome del costituendo ente, però, era anche caduta la ragione ostativa all’iscrizione. Le considerazioni extra-giuridiche, d’altronde, trovano spazio nel ragionamento giuridico soltanto nella misura in cui siano sostenute dalle duttili clausole evocate sopra, non oltre, anche se, per l’appunto, ordine pubblico e buon costume sono concetti elastici.

Il Consiglio di Stato tiene comunque fermo un punto: se per l’iscrizione al Registro delle persone giuridiche il controllo di liceità spetta all’Amministrazione, per l’iscrizione al RUNTS questo compete al notaio. Tra i casi particolari previsti dalla citata circolare n. 9/2022 non è d’altra parte incluso alcun riferimento al controllo di liceità.

Rimane, nondimeno, l’ipotesi contemplata dagli artt. 22, comma 3 del Codice e 19 del d.m. n. 106/2020, ai sensi della quale, nel caso in cui l’ente chieda all’Amministrazione di riesaminare la decisione del notaio di negare la presentazione dell’istanza di iscrizione, l’Ufficio del RUNTS è investito dei poteri di verifica “sostanziale” spettanti di regola al notaio, e quindi è anche competente a valutare la liceità delle finalità statutarie.

Piccola nota conclusiva: le tipologie di controllo operanti, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica o della qualifica di ETS, disvelano il rapporto con il pubblico e lo spazio di autonomia riconosciuto ai privati. Quest’ultimo non è assoluto e non deve trasmodare in situazioni che vanno a incidere sull’ordine pubblico e sul buon costume, fermo restando il rispetto, da parte del pubblico, dei limiti previsti dalla legge e comunque dell’obbligo di una puntuale motivazione.

 

Bibliografia

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[1] Cons. Stato, Sez. V, 18.06.2026, n. 4895, consultabile su www.giustizia-amministrativa.it.

[2] Legati a fatti di sangue che hanno interessato un parente dei proponenti fondatori, le cui generalità erano presenti nella denominazione dell’ente.

[3] Cons. Stato, n. 4895/2026, cit., § 4.

[4] Tar Toscana, Sez. I, 9.05.2025, n. 840, consultabile su www.giustizia-amministrativa.it.

[5] H. Hart, Il concetto di diritto, Einaudi, Torino, 2002.

[6] In realtà, per l’effetto della legge 12 gennaio 1991, n. 13, artt. 1-2, il decreto era adottato dal Ministro competente o dal Presidente del Consiglio. L’art. 1 citato contiene infatti l’elenco tassativo dei provvedimenti adottabili con d.p.r., e non cita il riconoscimento delle persone giuridiche, mentre l’art. 2 rimanda alla competenza ministeriale per le materie non citate dall’art. 1. Si v. a proposito A. Ruotolo, “Il nuovo regime per il riconoscimento delle persone giuridiche private”, in Rivista Studi e Materiali CNN, n. 1/2002, p. 78 ss. Id. ricorda inoltre che, prima dell’entrata in vigore della disciplina successiva, occorrevano da uno a tre o quattro anni perché si concludesse il procedimento di riconoscimento sebbene, all’indomani della l. n. 241/1990, che fissava il limite generale dei trenta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi, fosse stato adottato un d.m. che, per il procedimento in questione, prevedeva un termine di settecentotrenta giorni.

[7] È rimasto immutata la natura concessoria del provvedimento, ora divenuto di iscrizione, e non direttamente di attribuzione della personalità giuridica. Così Tar Sicilia, Sez. I, 12.09.2019, n. 2178; Tar Campania, Sez. I, 9.04.2019, n. 1961.

[8] In realtà, il criterio territoriale è soltanto uno dei due che determina l’iscrizione nel Registro regionale e non in quello prefettizio. L’altro criterio è quello materiale, dal momento che l’art. 7 attribuisce al Registro regionale la competenza sugli enti operanti nei (numerosi) settori oggetto di trasferimento di competenze alle Regioni ai sensi del d.lgs. n. 616/1977. Tra questi si annoverano, per esempio, i servizi sociali.

Anche sotto il vigore della disciplina precedente era stata prevista una competenza regionale analoga, mentre gli enti di portata nazionale erano riconosciuti dall’autorità prefettizia delegata o dal Ministero competente, si v. A. Ruotolo, “Il nuovo regime per il riconoscimento delle persone giuridiche private”, cit.

[9] Così Cass civ., SS. UU., ordinanza 8.05.2014, n. 9942, riprodotta in onelegale.wolterskluwer.it/. In dottrina si vedano i riferimenti in G. Sicchiero, “Le fondazioni con scopo di lucro”, cit., p. 1106, nota 58.

[10] Così Cass. civ., n. 9942/2014, cit., nella parte in cui si afferma “lo stesso regolamento (il d.p.r. n. 361/2000) ha mantenuto un rilevante ambito di apprezzamento dell'amministrazione prefettizia, che si manifesta, anche nell'attribuzione alla stessa amministrazione di un significativo margine di valutazione concernente il requisito della "adeguatezza" del patrimonio fornito in dotazione all'ente rispetto alla realizzazione dello scopo”.

[11] La conclusione pare assodata in dottrina: G. Sicchiero, “Le fondazioni con scopo di lucro”, cit., p. 1113; M. Renna, “Brevi note sulle tecniche attributive della personalità giuridica”, in Terzjus, 11.06.2023, disponibile su terzjus.it/articoli/note-e-commenti/brevi-note-sulle-tecniche-attributive-della-personalita-giuridica/.In linea con la posizione della dottrina, in giurisprudenza, per esempio, Tar Sicilia, n. 2178/2019, cit., §§ 6.3.4-6.3.5.

[12] Un esempio recente è rappresentato da Cons. Stato, Sez. I, 17.04.2023, n. 587, § 7, dove – senza argomentare – si afferma: “(…) la fondazione è una stabile organizzazione privata senza scopo di lucro, dotata di un patrimonio vincolato al perseguimento degli scopi statutari, il suo riconoscimento giuridico della fondazione è un provvedimento discrezionale amministrativo, che consegue a un’indagine sull’attualità, la legalità e l’opportunità dello scopo, nonché sull’adeguatezza dei mezzi patrimoniali per perseguirlo.” (passaggio poi ripreso da Consiglio di Stato, Sez. III, 11.05.2026, n. 3669, § 15.2).

[13] Significativa, in tal senso, Tar Piemonte, Sez. I, 25.07.2002, n. 1449. Su tale profilo, si v. infra nel testo.

[14] Cass. civ., n. 9942/2014, cit.

[15] Da contrapporre a quelli “atipici”, di cui agli artt. 20 ss. del d.lgs. n. 117/2017. Si v. in proposito Corte cost., 26.06.2020, n. 131, § 2.2. del considerato in diritto. Così anche Corte cost., 15.03.2022, n. 72, § 4 del considerato in diritto.

Che tra enti “atipici” ed enti “tipici” corra un rapporto di genere – specie è confermato da E. Quadri, “Enti del Terzo settore ed enti del libro primo del codice civile” in Rivista di diritto civile, n. 6/2023, pp. 1175, 1184, 1186.

[16] E. Quadri, “Enti del Terzo settore ed enti del libro primo del codice civile”, cit., pp. 1182 s. suggerisce che – alla luce dei criteri direttivi della delega contenuta nella l. n. 106/2016, che faceva anche riferimento a una riforma degli enti del libro primo del codice civile – di fronte alle lacune che dovessero sorgere per via della scarna disciplina del titolo II del libro I del codice civile, gli artt. 20 ss., d.lgs. 117/2017 possano offrire indicazioni da applicare in via analogica per colmare le suddette lacune. 

[17] Tra i molti contributi dottrinali si veda D. Foresta, “Sugli enti del Terzo settore. Tipi e funzione nell’articolazione del Registro Unico”, in Le nuove leggi civili commentate, n. 6/2022, p. 1461 e la bibliografia ivi citata in nota a p. 1463.

[18] Il d.m. è stato recentemente modificato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 13.01.2026, n. 2.

[19] Con la circolare del 26.03.2025, n. 5 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che i comitati possono essere ETS, e che anch’essi possono ricorrere all’art. 22 del Codice per ottenere personalità giuridica. Coerentemente, il d.m. n. 2/2026 citato, all’art. 10, comma 1, ha modificato l’art. 15, d.m. n. 106/2020, dedicato all’iscrizione al RUNTS ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 117/2017 di associazioni, fondazioni, e ora anche comitati.

[20] Sulla permanenza o meno di un “doppio binario” per gli enti in questione, e cioè sul carattere alternativo o meno del procedimento ex art. 22 del d.lgs. n. 117/2017 rispetto a quello previsto dal d.p.r. n. 361/2000, vi sono opinioni diverse. La prima impostazione è seguita da A. Fici, “Il Decreto ministeriale n. 106/2020 sul RUNTS: analisi, questioni e prospettive (Parte Seconda)”, in Terzjus, 14.12.2020, in terzjus.it/articoli/note-e-commenti/il-decreto-ministeriale-n-106-2020-sul-runts-analisi-questioni-e-prospettive-parte-seconda/#note-3; per l’opinione opposta N. Riccardelli, “Commento agli articoli 15-19”, in A. Fici - N. Riccardelli (a cura di), Commento al d.m. 15 settembre 2020, n. 106, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, pp. 195, 200-201.

[21] L’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 117/2017 contempla soltanto l’ipotesi di iscrizione dell’ente appena costituito, ma il d.m. n. 106/2020, agli artt. 16-18 ricorda che è possibile anche la successiva iscrizione al RUNTS di un ente già riconosciuto.

[22] Requisito esteso ai comitati dalla circolare n. 5/2025, cit.

[23] Una duplicazione delle verifiche, peraltro, sarebbe contraria al principio di economicità. Si veda a tal proposito, N. Riccardelli, “Commento agli articoli 15-19”, cit., p. 210. Id., p. 201 s., mette inoltre in luce il debito che il RUNTS sconta rispetto alla disciplina del Registro delle imprese, che prevede un analogo meccanismo di controlli ripartiti - tra notaio e Registro - quando si tratti di società di capitali e cooperative.

[24]Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 (…)”.

[25] Si veda in proposito la recente circolare 19.02.2026, n. 1/E, dell’Agenzia delle Entrate.

[26] Si veda, a tal proposito, E. Quadri, “Enti del Terzo settore ed enti del libro primo del codice civile”, cit., p. 1183.

[27] N. Riccardelli, “Commento agli articoli 15-19”, cit., p. 202 giunge alla stessa conclusione.

[28] Lo stesso meccanismo è previsto dall’art. 47, comma 4, d.lgs. n. 117/2017, per il procedimento “ordinario” di iscrizione al RUNTS. Tutti gli ETS iscritti al RUNTS per decorso dei termini, sia ai sensi dell’art. 22 del Codice sia ai sensi dell’art. 47, risultano in un apposito elenco previsto dall’art. 9, comma 5, d.m. n. 106/2020, a cui l’art. 16, comma 4, del d.m. citato rinvia.

[29] La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 14.04.2022, n. 9, p. 4 chiarisce che l’ente che si serva di tale rimedio deve allegare all’istanza presentata all’Ufficio del RUNTS la comunicazione notarile motivata, rientrante nella “documentazione prescritta” da allegare all’istanza, ai sensi dell’art. 19, comma 1, d.m. n. 106/2020.

[30] Circolare n. 9/2022, cit., p. 4.

[31] Ibid.

[32] Non è escluso che l’indicazione contenuta nell’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 117/2017 abbia un impatto anche sulla valutazione dell’adeguatezza patrimoniale degli enti che presentino istanza di fronte all’Ufficio del Registro delle persone giuridiche. Si veda a tal proposito M. Renna, “Brevi note sulle tecniche attributive della personalità giuridica”, cit., che richiama la deliberazione n. XI/6939 del 12.09.2022 della Giunta regionale lombarda, con cui si è allineato il vaglio di adeguatezza patrimoniale dell’Ufficio regionale a quello previsto dall’art. 22, comma 4, del Codice. Più in generale, sull’effetto “emulativo” che la disciplina in parola potrebbe produrre, si richiama E. Quadri, “Enti del Terzo settore ed enti del libro primo del codice civile”, cit., pp. 1182 s.

[33] Non è questa la sede per approfondire l’argomento. Basti richiamare, per l’ordine pubblico, R. Scognamiglio, Artt. 1321-1352, in Comm. Scialoja - Branca, Zanichelli, Bologna - Roma, 1970, p. 327, il quale sostiene che il riferimento va inteso all’ordine pubblico interno, e quindi all’insieme dei principi generali che caratterizzano l’ordinamento di un Paese. Quanto al buon costume, esso viene identificato con la morale sociale del momento (si v. F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, ESI, Napoli, 2024, p. 808).

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Luigi Gili

LEXTO - Studio Legale

Avvocato amministrativista e civilista dal 1998 e cassazionista dal 2011. Ha assistito in giudizio diverse amministrazioni pubbliche ed anche imprese private avanti i TAR e il Consiglio di Stato. Esperto in diritto amministrativo e civile e in questioni associative. Più volte ha ricoperto il ruolo di relatore in convegni in materia di contratti pubblici, oltre che relatore in corsi di formazione a favore di amministrazioni pubbliche e di imprese, tra i più recenti: La riforma del Terzo Settore: opportunità di sviluppo, Le nuove frontiere della cooperazione sociale di inserimento lavorativo, Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici alla luce della Regolazione ANAC e della recente Giurisprudenza.

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