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ISSN 2282-1694
Tempo di lettura: 
Argomento:  Diritto
data:  27 marzo 2026

RUNTS e riforma delle procedure di iscrizione: il D.M. 13 gennaio 2026 tra semplificazione, digitalizzazione e rafforzamento della trasparenza

Davide Indino

Approvato un Decreto che mira a razionalizzare le procedure relative al RUNTS, ad aumentare il livello di trasparenza e accessibilità delle informazioni e a semplificare gli adempimenti. Viene inoltre semplificata la procedura per l'acquisizione della personalità giuridica.



L’adozione del Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2026 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2026, si inserisce nel più ampio percorso di progressivo consolidamento del sistema del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), intervenendo in modo puntuale sul D.M. 15 settembre 2020 al fine di adeguarne la disciplina alle modifiche sopravvenute del Codice del Terzo settore e di rafforzarne la funzionalità operativa.

Il provvedimento, recante disposizioni modificative e integrative della disciplina previgente, si fonda sull’art. 53 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e si colloca in continuità con gli interventi normativi più recenti, tra cui la legge n. 104 del 2024 e il decreto-legge n. 84 del 2025, convertito nella legge n. 108 del 2025.

La ratio complessiva dell’intervento appare orientata verso obiettivi di razionalizzazione procedurale, incremento del livello di trasparenza e piena accessibilità delle informazioni contenute nel RUNTS, in una prospettiva di uniformità applicativa su scala nazionale.

In tale contesto, il decreto conferma l’impianto organizzativo fondato sulla ripartizione delle competenze tra uffici regionali e ufficio statale del Registro, lasciando ai primi la gestione dei procedimenti concernenti la generalità degli enti del Terzo settore e riservando al livello centrale le funzioni relative alle reti associative, in coerenza con la struttura multilivello del sistema.

Uno degli interventi di maggiore rilievo riguarda l’introduzione, all’interno dell’art. 8 del decreto del 2020, della possibilità di conferire una delega per la gestione delle pratiche telematiche. La previsione, che si pone in linea con quanto già contemplato dall’art. 47 del Codice del Terzo settore, consente al rappresentante legale dell’ente di avvalersi di un soggetto terzo per l’espletamento delle attività connesse all’iscrizione e agli adempimenti nel RUNTS. La disciplina distingue chiaramente tra una delega limitata alla predisposizione e trasmissione dell’istanza e una delega piena, comprensiva anche della sottoscrizione digitale, con una correlata diversa allocazione delle responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese. L’intero processo di conferimento e revoca della delega è integralmente digitalizzato, con automatica integrazione del relativo documento nel fascicolo elettronico della pratica, a conferma della centralità del sistema informatico quale infrastruttura di riferimento del Registro.

Ulteriore direttrice di intervento è rappresentata dalla semplificazione degli adempimenti a carico degli Enti del Terzo Settore (ETS). In particolare, viene riformulata la disciplina del deposito dei bilanci, sostituendo il precedente termine fisso con un termine mobile ancorato alla chiusura dell’esercizio, in coerenza con quanto previsto dall’art. 48, comma 3, del Codice del Terzo settore.

Parallelamente, si interviene sull’aggiornamento delle informazioni relative alla consistenza associativa e occupazionale, consentendone l’effettuazione con cadenza annuale e subordinandone l’obbligatorietà alla sussistenza di variazioni rispetto ai dati già registrati. La scelta normativa appare ispirata all’esigenza di contemperare le esigenze di completezza informativa con la riduzione degli oneri amministrativi, estendendo peraltro tali obblighi informativi all’intera platea degli ETS e non più soltanto a specifiche categorie.

Di rilievo sono anche le modifiche concernenti le procedure di acquisizione della personalità giuridica. Il decreto introduce una significativa semplificazione per gli enti già dotati di tale qualifica, consentendo la sostituzione della relazione giurata sul patrimonio con una situazione patrimoniale certificata dal revisore legale, purché l’ente sia dotato di organo di controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale, ovvero se l’ente sia soggetto a revisione legale.

Contestualmente, viene precisato il ruolo del notaio nella verifica della sussistenza del patrimonio minimo e vengono ampliate le modalità di prova della disponibilità finanziaria, includendo, tra gli strumenti idonei, l’assegno circolare non trasferibile intestato all’ente.

Particolarmente articolata risulta la revisione della disciplina relativa alla cancellazione dal RUNTS e alla devoluzione del patrimonio. Viene introdotta una nuova ipotesi di cancellazione su istanza dell’ente che abbia deliberato lo scioglimento in assenza di rapporti giuridici pendenti, con conseguente semplificazione della procedura.

La normativa distingue in modo più puntuale le diverse fattispecie di devoluzione, differenziando i casi in cui l’obbligo riguarda l’intero patrimonio residuo da quelli limitati al solo incremento patrimoniale, e dettaglia la documentazione da allegare alla richiesta di parere devolutivo.

La cancellazione acquista efficacia solo a seguito della verifica dell’avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione, rafforzando il controllo pubblico sulla destinazione delle risorse degli enti.

Il decreto interviene altresì sulla disciplina della pubblicità degli atti iscritti nel RUNTS, chiarendo che gli stessi sono opponibili ai terzi a seguito della pubblicazione e rafforzando, in tal modo, la funzione del Registro quale strumento di conoscibilità legale. In parallelo, viene ulteriormente valorizzato il canale telematico quale modalità ordinaria di comunicazione tra uffici ed enti, in coerenza con i principi del Codice dell’amministrazione digitale.

Di particolare impatto sistemico è, infine, la previsione relativa al termine per l’iscrizione degli enti già qualificati come ONLUS. In conseguenza della soppressione dell’anagrafe ONLUS a decorrere dal 1° gennaio 2026, il decreto fissa al 31 marzo 2026 il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS o, in alternativa, al Registro delle imprese, al fine di evitare l’applicazione degli obblighi di devoluzione del patrimonio. Tale previsione assume rilievo centrale nella fase di transizione verso il nuovo assetto del Terzo settore, imponendo agli enti interessati una tempestiva valutazione delle opzioni disponibili.

Nel complesso, l’intervento normativo si caratterizza per un approccio di tipo manutentivo ma al contempo sistemico, volto a correggere criticità emerse nella prassi applicativa e ad allineare la disciplina regolamentare alle evoluzioni del quadro legislativo primario. L’effettiva portata innovativa delle modifiche dovrà tuttavia essere valutata anche alla luce dell’implementazione delle nuove funzionalità del sistema informatico del RUNTS.

Le nuove funzionalità correlate al decreto saranno rese operative, previo il necessario adeguamento del sistema informatico, a decorrere dal 9 aprile 2026.

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Davide Indino

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