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ISSN 2282-1694
Tempo di lettura: 
Argomento:  Policy
data:  11 dicembre 2025

Il Piano Nazionale Economia Sociale: prime valutazioni ed alcune proposte

Andrea Bernardoni

La bozza del Piano Nazionale in consultazione presenta molti aspetti positivi, ma dovrebbe rendere più incisive le parti dedicate al pubblic procurement e alla cooperazione sociale. Inoltre, va definito come accompagnare l’attuazione nazionale e territoriale del Piano con formazione e di assistenza tecnica.


Nelle prossime settimane l’Italia si doterà del Piano d’Azione per l’Economia Sociale un documento che definisce la strategia di lungo periodo con la quale il Paese sosterrà lo sviluppo delle organizzazioni dell’economia sociale.  Il Piano, pubblicato in bozza sul sito del MEF, è un documento articolato: formato da 38 pagine suddivise in 136 paragrafi. Per un’analisi completa del Piano ed una valutazione dei possibili impatti sullo sviluppo dell’economia sociale sarà necessario un tempo lungo ed il contributo di ricercatori, esperti del settore e dei numerosi attori, pubblici e privati, coinvolti nell’implementazione dello stesso.

I confini dell’Economia Sociale

Il documento pubblicato definisce in modo chiaro i confini dell’economia sociale. Il Piano descrive il perimetro giuridico degli attori dell’economia sociale applicando la definizione elaborata a livello europeo e riportata nella Raccomandazione del Consiglio del 27 novembre 2023 sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale (C/2023/1344) in base alla quale gli attori dell’economia sociale sono un: «insieme di entità di diritto privato che forniscono beni e servizi ai propri membri o alla società, e che include forme organizzative come le cooperative, le mutue, le associazioni (compresi gli enti di beneficenza), le fondazioni e le imprese sociali, nonché altre forme giuridiche, che operano in conformità con i seguenti principi e caratteristiche fondamentali:

  1. il primato delle persone e delle finalità sociali o ambientali rispetto al profitto;
  2. il reinvestimento della totalità o della maggior parte dei profitti e degli avanzi di gestione per perseguire i propri scopi sociali o ambientali e per svolgere attività nell’interesse dei propri membri/utenti (“interesse collettivo”) o della società in generale (“interesse generale”);
  • una governance democratica o partecipativa».

 

In modo coerente con le indicazioni fornite a livello europeo il Piano nel definire il perimetro dell’economia sociale richiama la Carta costituzionale e nello specifico gli articoli 2, 45 e 118, così facendo si definiscono con chiarezza i confini dell’economia sociale. Sono organizzazioni dell’economia sociale le cooperative, gli enti di terzo settore, gli enti religiosi e gli enti sportivi dilettantistici mentre non rientrano nel perimetro dell’economia sociale le imprese socialmente responsabili o le società benefit. Queste imprese, infatti, anche se in modo un non esclusivo perseguono lo scopo di lucro – a differenza degli attori dell’economia sociale - e non hanno un riconoscimento costituzionale.

 

Su questo punto il Piano è coerente con la recente sentenza N.116/2025 della Corte costituzionale che nell’inquadrare da un punto di vista generale la cooperazione afferma che:

 

“L’impresa cooperativa, ascrivibile all’ambito dell’economia civile, rappresenta infatti una forma avanzata di impresa anche in sistemi socialmente evoluti, che non è surrogabile dal nuovo fenomeno delle società benefit – figura istituita dall’art. 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» –, che perseguono, nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro, anche una o più finalità di beneficio comune, funzionale a determinare un impatto responsabile, sostenibile e trasparente sulle persone, sull’ambiente e sulla società”.

 

Le misure attuative del Piano e gli interventi a sostegno degli attori dell’economia sociale non avranno, quindi, tra i destinatari le imprese che perseguono il profitto anche se adottano comportamenti socialmente responsabili o assumono la qualifica di società benefit.

Il public procurement

Un capitolo del Piano è dedicato al public procurement pubblico e all’accesso ai mercati ed agli appalti pubblici visti come leva per lo sviluppo degli attori dell’economia sociale. Questa attenzione è estremante positiva anche in considerazione del fatto che in Italia i beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliche hanno un peso pari all’11% di Pil.

Il Piano invita a incentivare l’uso del social procurement, tra gli obiettivi di questa raccomandazione vi è l’individuazione di azioni affinché venga ancor di più favorito l’interesse, delle amministrazioni pubbliche e delle imprese private, a tenere conto degli obiettivi sociali nell’ambito delle procedure volte all’acquisto e all’erogazione di beni e servizi, anche sfruttando al meglio la flessibilità delle norme europee in materia di procurement e appalti pubblici e la legislazione statale vigente in materia che richiama espressamente i “criteri oggettivi di impatto economico, sociale ed ambientale” nell’aggiudicazione dei contratti pubblici.

Tuttavia, non è esplicitato nel documento in modo chiaro che uno degli obiettivi sociali che si può perseguire con il social procurement pubblico è l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate e che uno strumento a disposizione delle amministrazioni pubbliche sono i Contratti Riservati previsti dall’Art. 61 Primo Comma del D. Lgs. 36/2023. Per queste ragioni sarà importante rafforzare e rendere più incisiva questa parte del Piano, a tal fine è utile:

  1. Esplicitare con chiarezza che uno degli obiettivi da perseguire con la domanda pubblica è l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e svantaggiate;
  2. Inserire l’impegno a introdurre, con una norma nazionale, il livello minimo di procedure riservate ex Art. 61 Primo Comma del D. Lgs. 36/2023 che le singole amministrazioni pubbliche devono effettuare nel corso dell’anno solare estendendo su base nazionale la buona pratica della Regione Umbria.
  3. La L.R. 2/2024 della Regione Umbria “Qualità del lavoro e dei servizi alla persona”, infatti, ha stabilito che - in attuazione e nel rispetto dell’articolo 61 D. Lgs. 36/2023 – le amministrazioni pubbliche della regione destinano almeno il venti per cento del valore delle procedure di gara espletate nell’anno solare alle imprese che inserisco al lavoro persone con disabilità e svantaggiate (cooperative sociali e loro consorzi ma anche Srl e SPA che possono assumere la qualifica di impresa sociale e specializzarsi nell’inclusione lavorativa). In questo modo la norma della Regione Umbria ha reso vincolante per le amministrazioni pubbliche l’utilizzo dei contratti riservati.

La cooperazione sociale

La cooperazione sociale rappresenta uno degli attori più rilevanti dell’economia sociale, sia per funzione svolta che per dimensioni economiche ed occupazionali. Oggi sono più di 500 mila di occupati delle cooperative sociali e come emerge dal Piano nel periodo 2018-2022 le cooperative sociali sono il solo attore dell’economia sociale che ha visto crescere in numero di lavoratori occupati. Nel Piano, tuttavia, non c’è un adeguato riconoscimento del lavoro svolto dalle cooperative sociali e non si prevedono adeguate misure di supporto; ad esempio, il Piano dedica un paragrafo, il numero 87, ai workers buyout prevedendo adeguate misure volte di supporto e non lo dedica alla cooperazione sociale.

In particolar modo il Piano, pur dedicando un capitolo alle politiche del lavoro, non riconosce la funzione svolta della cooperazione sociale nell’inclusione lavorativa. Un capitolo del Piano è dedicato alla “Valorizzazione del ruolo dell’economia sociale nelle politiche del lavoro”, in questa parte del documento non si fa alcun riferimento al ruolo della cooperazione sociale. Numerosi studi hanno evidenziato l’importanza di tali realtà nel fornire supporto all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, anche accogliendo situazioni che vanno oltre le tipologie espressamente previste dalla legge. Oggi sono occupati nelle cooperative sociali 35.000 lavoratori svantaggiati ai sensi della L 381/1991 ed almeno altre 15.000 persone fragili che non rientrano nelle categorie previste dalla L. 381/1991.

Al fine di dare una rappresentazione più completa del ruolo che l’economia sociale svolge nelle politiche del lavoro crediamo opportuno introdurre nel Piano uno specifico punto dedicato alle cooperative sociali di inserimento lavorativo individuando delle specifiche politiche di policy al fine di potenziarne l’impatto. Crediamo che nel Piano ci debba essere l’impegno a:

  1. riconoscere le cooperative sociali di inserimento lavorativo come attori delle politiche del lavoro;
  2. riconoscere la funzione formativa svolta dalle cooperative sociali di inserimento lavorativo;
  3. introdurre finanziamenti pubblici per persona inserita, anche in base alla gravità del disagio, riconoscendo in questo modo l’attività di tutoraggio e accompagnamento al lavoro svolta dalle cooperative sociali;
  4. consolidare le misure pubbliche a sostegno degli investimenti degli operatori economici che assumono persone con disabilità come il programma Italia Economia Sociale gestito da Invitalia;
  5. favorire la diffusione di percorsi di co-progettazione finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate”.

L’integrazione del Piano, riconoscendo il ruolo della cooperazione sociale, sia necessaria per rimettere al centro delle politiche pubbliche questa forma di impresa cooperativa che utilizzando risorse di mercato (pubbliche e private) è in grado di generare inclusione lavorativa e sociale senza costi aggiuntivi per le casse pubbliche ma, anzi, generando risorse economiche aggiuntive per lo Stato e le amministrazioni locali.

Per continuare

Il Piano d’Azione per l’Economia Sociale è una grande opportunità per rendere il Paese più equo, inclusivo, sostenibile e quindi anche competitivo; ha un orizzonte di lungo periodo – traguarda infatti il 2036 – e prevede un modello di governance multilivello all’interno del quale i comuni e le regioni potranno redigere i Piani territoriali o regionali dell’Economia Sociale che declineranno a livello locale le indicazioni del Piano nazionale coordinando le indicazioni contenute nel Piano con le normative e le buone pratiche territoriali. Al fine di rendere più efficace il Piano è auspicabile che nella versione definitiva che verrà redatta dal MEF o nei Piani territoriali siano sviluppate in modo più incisivo le parti dedicate al pubblic procurement e alla cooperazione sociale, sarà poi necessario accompagnare l’attuazione a nazionale e territoriale del Piano con adeguati percorsi di formazione e di assistenza tecnica in modo da supportare le amministrazioni pubbliche nell’implementazione degli interventi realizzati applicando il Piano.

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Andrea Bernardoni

Legacoopsociali

Responsabile dell'Area Ricerche presso Legacoopsociali Nazionale, ricopre l'incarico di Responsabile del Dipartimento cooperative sociali, imprese sociali e cooperative di comunità presso Legacoop Umbria dove è anche Responsabile dell'Ufficio economico e finanziario.

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