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ISSN 2282-1694
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Numero 2 / 2013

Policy

Cambiare la norma sull'impresa sociale: una proposta

Stefano Lepri

Lo scorso 23 gennaio è stata depositata una proposta di emendamento al D. Lgs. n. 155/06 “Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118” che vede come primo firmatario l’onorevole Luigi Bobba e che verrà inserita in un decreto legge che afferisce al programma “Destinazione Italia”. Trattandosi di modifiche puntuali al testo attualmente in vigore, per facilitare la lettura il nuovo articolato viene proposto di seguito così come scaturirebbe dalla discussione in Parlamento. In ogni caso, nei prossimi giorni, insieme all’onorevole Bobba presenteremo una proposta di DDL sulla stessa materia per rafforzare l’intento di introdurre le modifiche auspicate alla norma sull’impresa sociale.

La ratio della proposta di riforma si ispira a due principi: semplicità e omogeneità. Seguendo queste linee guida abbiamo introdotto modifiche sollecitate e attese da una pluralità di attori, in primis da chi intraprende per scopi sociali o intende farlo. Ciò contentirà di liberare un potenziale di impresa sociale finora realizzato in alcuni settori del welfare grazie alla cooperazione sociale, ma che invece è ancora in gran parte inespresso in altri comparti e attraverso diversi modelli organizzativi e giuridici. La semplificazione ha come obiettivo di facilitare la creazione e gestione delle imprese sociali attraverso qualsiasi forma giuridica. L’omogeneità di vincoli e vantaggi serve invece a far sì che la forma giuridica individuata dai proponenti sia quella più coerente con il tipo di attività svolta e non vi siano diverse convenienze tra le varie forme di esercizio dell’impresa sociale. Tutto ciò con l’obiettivo di far emergere e consolidare un vero e proprio “ecosistema” di attori imprenditoriali e di strutture di supporto (finanziarie ma non solo) che, pur nella diversità, sia comunque caratterizzato dal perseguimento di finalità di interesse generale, agendo su leve settoriali e organizzative ben definite.

Operativamente, il testo proposto alla discussione delle Camere propone le seguenti modifiche.

  • Rende non facoltativa, ma obbligatoria l’assunzione dello status di impresa sociale per tutte le organizzazione che abbiano le caratteristiche individuate dalla normativa.
  • Allarga i settori in cui le imprese sociali possono svolgere la loro attività principale.
  • Introduce per tutte le imprese sociali costituite in forma di società, la possibilità di remunerare il capitale, seppur in misura limitata e non speculativa. In questo modo si intende favorire l’attrazione di capitale di rischio salvaguardando comunque la natura sociale dell’impresa, delle attività e degli investimenti che essa intende effettuare.
  • Riconosce le cooperative sociali come imprese sociali di diritto senza inutili modifiche statutarie o modifiche nella denominazione.
  • Riconosce la natura di Onlus di diritto, ed il conseguente regime fiscale, a tutte le organizzazioni che assumono la qualifica di impresa sociale, qualsiasi sia la forma giuridica adottata.
  • Semplifica le modalità di formazione e presentazione del bilancio sociale, pur mantenendone l’obbligatorietà.

L’auspicio è che la discussione parlamentare possa ulteriormente arricchire e qualificare il nuovo dettato normativo nella consapevolezza, tutta politica, che quella che stiamo scrivendo non è solo una modifica a una legge di settore, ma la messa a regime di un’autentica riforma istituzionale del Paese al pari di quanto si intende fare sul fronte delle istituzioni pubbliche. La definitiva affermazione di questa formula imprenditoriale, infatti, introduce un cuneo negli schemi di regolazione della vita sociale ed economica fin qui monopolizzati da Stato e mercato, generando così un’innovazione per infusione di pratiche che finalmente trovano un’adeguata regolamentazione non solo per l’ambito nazionale, ma anche in chiave europea.

Decreto legislativo n. 155/2006

Testo vigente

 

Decreto legislativo n. 155/2006

Testo con modifiche

 

Art. 1 - Nozione

Art. 1 - Nozione

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

1. Acquisiscono la qualifica di  impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

 2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.

 2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non si considerano imprese sociali.

 3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attività elencate all’articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall’articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi. 

 3. Identico

 

Art. 2 - Utilità sociale

Art. 2 - Utilità sociale

1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:
a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002;
c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
e) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
g) turismo sociale, di cui all’articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
h) formazione universitaria e post-universitaria;
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:
a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002;
c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
e) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
g) turismo sociale, di cui all’articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
h) formazione universitaria e post-universitaria;
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale o da enti senza finalità di lucro.
m-bis) commercio equo e solidale;
m-ter) servizi al lavoro finalizzati all’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati di cui all’articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;
m-quater) alloggio sociale;
m-quinquies) erogazione di microcredito da parte dei soggetti iscritti all’elenco di cui all’articolo 111 del D. Lgs. 385/93 che svolgano in modo prevalente questa attività. L’erogazione di microcredito si considera prevalente quando risulti che almeno il 70% degli impieghi dell’organizzazione esaminata sia destinato a microfinanziamenti, così come definiti dal medesimo articolo 11 del D. Lgs. 385/93.
 

2. Indipendentemente dall’esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano:
a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione;
b) lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

2. Indipendentemente dall’esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, acquisiscono la qualifica di imprese sociali le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano:
a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione;
b) lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.
b-bis) lavoratori svantaggiati di cui all’articolo 1 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 153 del 2 Luglio 2013.

3. Per attività principale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa (2).

 3. Identico

4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell’impresa; la relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

4. Identico

5. Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

 5. Identico

 Art. 3 - Assenza dello scopo di lucro

 Art. 3 - Assenza dello scopo di lucro

1. L’organizzazione che esercita un’impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

 1. Identico

2. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

2. A tale fine, e salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 4, è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

 

 3. L’impresa sociale costituita nelle forme societarie di cui al libro V del Codice Civile, può destinare una quota degli utili e degli avanzi di gestione ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti.

 

 4. L’impresa sociale costituita nelle forme societarie di cui al libro V del Codice Civile può destinare alla distribuzione di dividendi ai soci una quota non superiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione. In ogni caso non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

 Art. 4 - Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi

Art. 4 - Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi

1. All’attività di direzione e controllo di un’impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l’articolo 2545-septies del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione.

 Identico

2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l’accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, secondo le linee guida di cui all’articolo 10.

 

3. Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un’impresa sociale.

 

4. Nel caso di decisione assunta con il voto o l’influenza determinante dei soggetti di cui al comma 3, il relativo atto è annullabile e può essere impugnato in conformità delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

 Art. 5 - Costituzione

 Art. 5 - Costituzione

1. L’organizzazione che esercita un’impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa in conformità alle norme del presente decreto ed in particolare indicare:
a) l’oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2;
b) l’assenza di scopo di lucro, di cui all’articolo 3.

 Identico

2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all’impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione. Si applica l’articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

 

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui all’articolo 16, accede anche in via telematica agli atti depositati presso l’ufficio del registro delle imprese.

 

4. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.

 

5. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al presente articolo (3). 

 

Art. 6 - Responsabilità patrimoniale

Art. 6 - Responsabilità patrimoniale

1. Salvo quanto già disposto in tema di responsabilità limitata per le diverse forme giuridiche previste dal libro V del codice civile, nelle organizzazioni che esercitano un’impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l’organizzazione con il suo patrimonio.

 Identico

2. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all’importo di cui al comma 1, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’impresa.

 

3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3.

 

Art. 7 - Denominazione

Art. 7 - Denominazione 

1. Nella denominazione è obbligatorio l’uso della locuzione: «impresa sociale».

Identico

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all’articolo 1, com. 3.

 

3. L’uso della locuzione: «impresa sociale» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

 

Art. 8 - Cariche sociali

Art. 8 - Cariche sociali 

1. Negli enti associativi, la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l’impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura.

1. Identico 

2. Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all’articolo 4, comma 3.

2. Possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all’articolo 4, comma 3, purché non rappresentino la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione. 

3. L’atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

3. Identico 

Art. 9 - Ammissione ed esclusione 

Art. 9 - Ammissione ed esclusione 

1. Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell’ente.

Identico 

2. Gli atti costitutivi devono prevedere la facoltà dell’istante che dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l’assemblea dei soci.

 

Art. 10 - Scritture contabili 

Art. 10 - Scritture contabili 

1. L’organizzazione che esercita l’impresa sociale deve, in ogni caso, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonchè redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa. 

1. Identico 

2. L’organizzazione che esercita l’impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (4), in modo da rappresentare l’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale (5). 

2. L’impresa sociale deve inoltre redigere e depositare presso il registro delle imprese un bilancio sociale che rappresenti l’osservanza delle sue finalità sociali. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove ed incentiva l’uso di modelli di bilancio sociale elaborati da organizzazioni di rappresentanza o da gruppi di imprese sociali tenendo conto delle diverse dimensioni e delle diverse attività delle imprese sociali. 

3. Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento. 

3. Identico 

Art. 11 - Organi di controllo 

Art. 11 - Organi di controllo 

1. Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, gli atti costitutivi devono prevedere, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la nomina di uno o più sindaci, che vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. 

Identico 

2. I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all’articolo 10, comma 2.

 

3. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.

 

4. Nel caso in cui l’impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile, il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all’albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. 

 

Art. 12 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Art. 12 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività 

1. Ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

Identico 

2. Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l’informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un’influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell’ambito dell’impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

 

Art. 13 - Trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio

Art. 13 - Trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio

1. Per le organizzazioni che esercitano un’impresa sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l’assenza di scopo di lucro di cui all’articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d’azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all’articolo 2 da parte del cessionario. Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

1. Per le organizzazioni che esercitano un’impresa sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l’assenza di scopo di lucro di cui all’articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere e devono essere realizzate in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all’articolo 2; la cessione d’azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all’articolo 2 da parte del cessionario. Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento. 

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (6) (7).

2. Identico 

3. Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell’impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3. 

3. Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell’impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni, imprese sociali di cui al presente decreto ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3.

4. Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. 

4. Identico 

5. L’efficacia degli atti è subordinata all’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (8), che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

5. Identico

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario dell’atto è un’altra organizzazione che esercita un’impresa sociale.

6. Identico

Art. 14 - Lavoro nell'impresa sociale 

Art. 14 - Lavoro nell'impresa sociale 

1. Ai lavoratori dell’impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

Identico 

2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, è ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell’impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

 

3. I lavoratori dell’impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell’impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all’articolo 10, comma 2.

 

Art. 15 - Procedure concorsuali 

Art. 15 - Procedure concorsuali 

1. In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un’impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3.

Identico

2. Alla devoluzione del patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale si applica l’articolo 13, comma 3.

 

Art. 16 - Funzioni di monitoraggio e ricerca

Art. 16 - Funzioni di monitoraggio e ricerca

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attività di raccordo degli uffici competenti, coinvolgendo anche altre amministrazioni dello Stato, l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (9)e le parti sociali, le agenzie tecniche e gli enti di ricerca di cui normalmente si avvale o che siano soggetti alla sua vigilanza, e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca.

Identico

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.

 

3. In caso di accertata violazione delle norme di cui al presente decreto o di gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assunte le opportune informazioni, diffidano gli organi direttivi dell’impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, applicano le sanzioni di cui al comma 4.

 

4. In caso di accertata violazione delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, o di mancata ottemperanza alla intimazione di cui al comma 3, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dispongono la perdita della qualifica di impresa sociale. Il provvedimento è trasmesso ai fini della cancellazione dell’impresa sociale dall’apposita sezione del registro delle imprese. Si applica l’articolo 13, comma 3.

 

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge i propri compiti e assume le determinazioni di cui al presente articolo sentita l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (10).

 

Art. 17 - Norme di coordinamento

Art. 17 - Norme di coordinamento

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti.

1. All’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole “100% da cooperative sociali” sono inserite le seguenti “nonché le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) dopo le parole “ad eccezione delle società cooperative” sono inserite le seguenti “e delle società che abbiano acquisito la qualifica di imprese sociali”.

2. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 dopo la parola: «strumentali» sono inserite le seguenti: «, delle imprese sociali».

2. Identico

3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 12, acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.

3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, si considerano in ogni caso imprese sociali.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli fini di cui al comma 3, le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

4. Identico

 

4-bis). Agli investimenti effettuati nel capitale delle imprese sociali costituite in forma societaria successivamente all’entrata in vigore della presente legge, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 29 comma 7 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

 

4-ter). All’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole “100% da cooperative sociali” sono inserite le seguenti “nonché le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) dopo le parole “ad eccezione delle società cooperative” sono inserite le seguenti “e delle società che abbiano acquisito la qualifica di imprese sociali”.

 

4-quater). Il comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, è abrogato.

 
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