Una nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali offre l'occasione per aprire una riflessione sugli Enti di Terzo settore che, pur non avendo acquisito la qualifica di impresa sociale, di fatto svolgono prevalentemente attività d'impresa; e stimola considerazioni conseguenti sulla co-amministrazione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 15 maggio 2026, ha chiarito alcuni profili importanti per l’attività e l’azione degli Enti del Terzo settore (ETS). Avuto riguardo ai contenuti dell’art. 11 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), la nota in oggetto precisa che:
a) gli ETS sono quei soggetti di diritto privato definiti dall’art. 4 del CTS iscritti nel Runts;
b) gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono altresì risultare iscritti nel Registro delle imprese. Al riguardo, quindi, si evidenzia che all’infuori delle imprese sociali si possono registrare (anche) ETS che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale. Occorre, tuttavia, al riguardo, notare che, a differenza delle imprese sociali, costituenti una fattispecie distinta diversa, tali enti risultano tenuti alla “doppia iscrizione” ovvero all’iscrizione “oltre che nel RUNTS”, “anche” nel Registro delle Imprese. Da ciò consegue che gli ETS che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività in forma di impresa commerciale possano essere iscritti al RUNTS in una sezione diversa da quella funzionalmente collegata all’apposita sezione “imprese sociali” del Registro delle Imprese, atteso che la qualificazione come ETS presuppone necessariamente l’iscrizione nel RUNTS.
c) per le imprese sociali (e per le società di mutuo soccorso diverse da quelle di cui all’articolo 44, comma 2 del Codice, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 23, comma 1 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221) l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel RUNTS. Non vi è in questo caso necessità di assicurare la “doppia iscrizione”: in tal senso la sezione “imprese sociali” del RUNTS costituisce una “proiezione” della sezione “imprese sociali” del RI, risultando priva di autonomia rispetto a quest’ultima.
Chiarite le tre “macrocategorie” di ETS, il Ministero affronta un ulteriore profilo di interesse per l’azione e l’attività degli ETS, segnatamente, la compatibilità tra l’iscrivibilità “nel RUNTS di ETS diversi dalle imprese sociali, che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività commerciali” con la previsione di cui all’art. 4 comma 3 del D.M. n. 107/2021, emanato ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 117/2017, che individua criteri e limiti delle attività diverse, secondo cui è prevista la cancellazione dal RUNTS dell’ETS che per due anni consecutivi non rispetti il rapporto di prevalenza tra le attività principali e quelle secondarie e strumentali. Al riguardo, la Nota de qua invita a non “confondere le attività di interesse generale svolte in forma d’impresa con le “attività diverse” di cui tratta il D.M.19 maggio 2021, n.107, attuativo dell’art. 6 del CTS.” In tal senso, infatti, è possibile ipotizzare l’azione di un ETS che “svolga l’attività di interesse generale in forma organizzata e professionale, operando sul mercato e applicando un metodo economico idoneo alla remunerazione dei fattori produttivi (art. 2082, c.c.) e che, allo stesso tempo, generi ricavi derivanti dalle attività diverse entro i limiti previsti dall’art. 6 CTS e dal relativo decreto ministeriale attuativo.” Operando in quanto impresa, in questo caso, l’ETS è tenuto ad iscriversi nel Registro delle Imprese presso le CCIAA. In quest’ottica, l’ETS, che – come correttamente sottolineato dal Ministero - può altresì produrre utili, ancorché non distribuibili in forza del non distribution constraint che deve definire gli ETS, non incorrerà nella cancellazione disposta a carico degli ETS che violano i limiti dell’art. 6, ovvero che svolgono, in misura superiore al consentito, attività diverse da quelle di interesse generale.
La Nota precisa che il concetto di impresa qui in discussione è rilevante ai fini civilistici e, pertanto, non deve essere confuso con quello di ente commerciale, rilevante invece ai fini fiscali. Al riguardo, il Ministero osserva che la disposizione dell’art. 11, comma 2, del CTS ha una valenza prettamente civilistica, come si evince dalla sua collocazione nel Titolo II del CTS (artt. 4-16), recante la cornice delle disposizioni di riferimento ai fini della qualificazione civilistica degli ETS. D’altra parte, l’intero Codice del Terzo settore è definito da una profonda “contaminazione” delle regole a presidio dell’attività (e delle responsabilità) di impresa con quelle dei soggetti non lucrativi. In questo senso, se un ETS imprenditoriale è senz’altro un ente commerciale (anche) ai fini fiscali, non è sempre vero il contrario. La Nota ministeriale ricorda che “la qualifica di ente commerciale è delineata dall’articolo 79 del CTS (posto nel Titolo X del Codice e applicabile agli ETS diversi dalle imprese sociali) che, al comma 5, qualifica fiscalmente come enti commerciali, indipendentemente dalle previsioni statutarie, gli ETS che generano proventi derivanti dalle attività di interesse generale, “svolte in forma d’impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3” del medesimo articolo, e delle attività diverse ex art. 6 in misura superiore rispetto alle entrate da attività non commerciali.” Ma allora quali “enti commerciali” devono risultare iscritti (anche) nel Registro delle Imprese? La Nota contribuisce a chiarire il quesito nel senso che non si devono iscrivere gli ETS aventi qualifica fiscale di ente commerciale in ragione del mero superamento dei limiti “quantitativi” di non commercialità indicati all’articolo 79, commi 2 e 2-bis ma soltanto quanti, fra essi, integrino altresì i requisiti “qualitativi” di impresa. La qualifica di impresa rilevante ai sensi del codice civile presuppone, oltre al metodo economico, anche un’organizzazione strutturale dei fattori di produzione e un esercizio abituale dell’attività economica, non essendo sufficiente il conseguimento, anche sporadico e limitato a un solo esercizio, di un certo utile. Ma quali sono gli ETS che possono “qualificarsi” come imprese? La Nota, pur ammettendo che non è “agevole l’individuazione di tali soggetti” ed escludendo che gli stessi Enti possano avere forma societaria (gli enti costituiti in forma societaria possono essere iscritti solo nella sezione “imprese sociali”), riconosce che essi potrebbero essere individuate in quelle “associazioni e fondazioni” che operano “esclusivamente o prevalentemente come imprese” e svolgere le proprie attività in forma organizzata e professionale nel rispetto di criteri di sostenibilità economica tra costi e ricavi, senza precludersi o addirittura perseguendo la realizzazione di utili. Al riguardo, il Ministero, da un lato, afferma che una simile identificazione potrebbe “apparire distante dalla percezione tradizionale che si ha di tali enti”, ma, dall’altro, riconosce che una simile fattispecie “non può essere esclusa a priori.”
Da ultimo, la Nota evidenzia che tra gli ETS risultano annoverate tipologie giuridiche soggettive diverse che, come tali, richiedono un “trattamento” differente rispetto ad altre. E’ il caso delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli enti filantropici. Le Odv (e le APS) sono definite dall’apporto prevalente dell’attività volontaria degli associati, beneficiano di regimi fiscali particolari e, nello specifico caso delle OdV, esse devono svolgere le proprie attività “senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato”. Analogamente, per gli enti filantropici valgono le indicazioni contenute all’art. 38 del CTS, che qualificano tale tipologia di enti in funzione del fatto che traggono le proprie risorse prevalentemente da apporti tipicamente non riferibili allo svolgimento di una attività d’impresa, quali contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi.
Si tratta, a ben vedere, di ETS la cui organizzazione, struttura e “vocazione”, almeno in via di principio, non risultano compatibili con un modello organizzativo imprenditoriale, anche se potrebbero astrattamente assumere la qualifica di enti fiscalmente commerciali.
Chi scrive ritiene che la Nota contribuisca a confermare un dato di realtà: nell’universo non profit (prendo a prestito una celebre definizione del prof. Giulio Ponzanelli) convivono imprese sociali ex lege (cooperative sociali), imprese sociali ex novo (anche in forma societaria), associazioni e fondazioni che agiscono alla stregua di “imprese sociali de facto”, organizzazioni che operano prevalentemente in forza dell’apporto dei volontari e che traggono le loro entrate prevalentemente da contributi e finanziamenti, non riconducibili ad alcuna attività di impresa. Risulta di tutta evidenza che l’arcipelago di soggetti di Terzo settore, da un lato, costituisce un valore aggiunto nel contesto della co-amministrazione. Dall’altro, tuttavia, sollecita (e costringe) le pubbliche amministrazioni procedenti a considerare le differenti tipologiche, organizzative e strutturali. E ciò si rende viepiù utile (e necessario) quando si tratta di co-progettare (non ci occupiamo qui della co-programmazione) un’attività, un servizio ovvero un intervento che richiede affidabilità (anche finanziaria ed economica), reputazione organizzativa, nonché una struttura che assicuri continuità e stabilità agli interventi oggetto della co-progettazione. A questo riguardo, si potrebbe ipotizzare che i tavoli di co-progettazione possano invero distinguere tra le diverse tipologie giuridico-organizzative di ETS, affinché quelli che svolgono attività con “metodo economico”, siano messi nelle condizioni di svolgere una funzione di leadership, capace, tuttavia, di coinvolgere anche gli ETS “non imprenditoriali”, affinché si possa comporre un quadro di risorse e di progettualità finalizzate a realizzare gli obiettivi condivisi.
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