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ISSN 2282-1694
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Argomento:  Diritto - Attualità
data:  01 gennaio 2026

Società benefit e cooperazione sociale: punti di contatto e differenze

Andrea Bernardoni

Prosegue il dibattito su società benefit e cooperative sociali, ricercando similitudi e differenze su temi quali la governance, ditribuzione degli utili, patrimonio, settori di intervento, scalabilità, rendicontazinoe e controlli. Questa analisi porta a comprendere le rilevanti differenze tra questi due soggetti.


Una recente norma approvata con la legge di conversione del D.L. 159/2025 (c.d. dl. sicurezza sul lavoro) amplia alle società benefit e alle associazioni la possibilità di stipulare convenzione ai sensi dell’art. 12 bis della legge 68/1999 e dell’art. 14 del d.lgs. 276/2003. Queste convezioni consentivano alle imprese che devono assumere - come previsto dalla legge 68/1999 – delle persone con disabilità di assolvere parte di questo obbligo destinando delle commesse a cooperative sociali che assumevano direttamente queste persone. A seguito delle novità introdotte dal legislatore oggi le imprese possono stipulare queste convezioni non solo con le cooperative sociali ma anche con le società benefit e le associazioni.

Per approfondire i contenuti e la portata di questa novità normativa si rimanda agli articoli già pubblicati da Impresa Sociale (Marocchi, 2025; Santuari 2025); in questo contributo, si analizzeranno i punti di contatto e le differenze tra cooperative sociali e società benefit, per poi trarre alcune indicazioni relativamente alla disposizione sopra richiamata.

Società benefit e cooperative sociali a confronto

Lo status di “società benefit” è disciplinato dalla legge 208/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” che dedica a questo tema i commi 376-384 dell’articolo 1. Il termine “società benefit” non rappresenta una nuova forma di impresa, ma uno status che può essere assunto da un’impresa che, rispettando quanto previsto dal legislatore, prevede nel proprio statuto, oltre all'obiettivo della massimizzazione del profitto, lo scopo di generare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente. Le società benefit, quindi, sono in tutto e per tutto società di capitali (Spa o srl) che hanno scopo di lucro dove, tuttavia, gli amministratori ed il management deve tenere in considerazione anche gli impatti dell’attività economica esercitata sulle persone e sull’ambiente. Non sono previsti, però, né limiti alla distribuzione degli utili né limiti alla divisibilità del patrimonio. La scelta di acquisire lo status di società benefit è libera e volontaria e può essere rivista, modificando lo statuto della società. Lo status di società benefit, oltre a non prevedere limiti alla distribuzione degli utili e alla divisibilità del patrimonio, non prevede nemmeno vincoli alla circolazione delle azioni o delle quote delle Spa e srl che possono essere negoziate liberamente, di conseguenza le società benefit possono essere cedute ed acquistate; sono, pertanto, scalabili da terzi. La normativa, inoltre, non prevede limiti ai settori in cui possono operare le società benefit, né prevede in modo esplicito l’inserimento lavorativo come uno dei settori di intervento delle società benefit. Le società benefit sono sottoposte a vincoli che impongono trasparenza, misurazione e rendicontazione dell’impatto della loro attività; tuttavia, non sono previsti meccanismi di controllo aggiuntivi a quelli tipici delle Spa e srl.

Le cooperative sociali, invece, rappresentano una specifica forma di impresa cooperativa disciplinata dalla legge 381/1991 a cui si applicano – ove compatibili – anche le norme previste per le imprese sociali dal d.lgs. 112/2017. Le cooperative sociali perseguono l’interesse generale della comunità, non hanno scopo di lucro, sono soggette a stringenti limiti alla distribuzione degli utili ed il loro patrimonio indivisibile tra i soci. Inoltre, mentre le società benefit hanno modelli di governance che attribuiscono diritti di voto ai soci in base al capitale detenuto, le cooperative sociali hanno modelli di governance democratici regolati dal principio “una testa un voto”. Nelle cooperative sociali il capitale sociale sottoscritto dai soci non può essere ceduto a terzi; le cooperative sociali non possono essere “cedute o acquistate”, non sono scalabili. Analizzando i settori di intervento, le cooperative sociali possono operare solo in alcuni settori di interesse generale, per operare al di fuori di questi settori devono inserire al lavoro persone con disabilità e svantaggiate. L’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate è previsto in modo esplicito dall’articolo 1 della legge 381/1991; questa attività deve essere effettuata rispettando stringenti limiti fissati dal legislatore (almeno il 30 per cento dei lavoratori deve essere formato da persone svantaggiate). Per quanto riguarda la rendicontazione delle attività svolte le cooperative sociali devono redigere e depositare in camera di commercio il bilancio sociale ed in aggiunta ai controlli tipici delle Spa e srl sono sottoposte al controllo effettuato dal Ministero dello Sviluppo Economico con cadenza annuale utilizzando lo strumento della revisione cooperativa.

La tabella che segue propone un confronto tra le principali caratteristiche delle società benefit e delle cooperative sociali che permette di cogliere nel dettaglio le sostanziali differenze tra le due realtà. 

 

Società Benefit

Cooperativa Sociale

Finalità

Perseguono sia lo scopo di lucro sia il beneficio comune

Non hanno scopo di lucro e perseguono sia finalità mutualistiche che finalità sociali

Tipologia di società

Possono acquisire lo status di società benefit le Spa e le Srl[1].  

 

Cooperativa

Governance

Voto dei soci in base al capitale detenuto

Voto dei soci in base al principio “una testa un voto”

Distribuzione degli utili

Non sono previsti limiti alla distribuzione degli utili

Sono previsti limiti stringenti alla distribuzione di utili

Patrimonio

Il patrimonio è divisibile

 

Il patrimonio è indivisibile

Settori di intervento

Non sono previsti limiti ai settori di intervento

Sono previsti limiti stringenti ai settori di intervento.

Le cooperative sociali possono operare al di fuori di tale settore solo inserendo al lavoro persone con disabilità e svantaggiate

Inserimento lavorativo persone con disabilità e svantaggiate

Non sono previsti limiti e/o vincoli

Nelle cooperative sociali impegnate nell’inserimento lavorativo almeno il 30 per cento dei lavoratori deve essere formato da persone svantaggiate

Scalabilità

Possono essere scalate

 

Non possono essere scalate

Rendicontazione

Rendicontazione dell’impatto delle attività

Bilancio sociale

 

Controlli

Non sono previsti controlli

Revisione cooperativa annuale

 

Pur in presenza di rilevanti differenze tra società benefit e cooperative sociali “la scelta di adottare lo “status” di società benefit, alla stregua di quanto si registra nella scelta di adottare la forma della società cooperativa sociale, corrisponde all’esigenza (volontà) di produrre benefici sociali a favore di categorie di destinatari ovvero dei territori di riferimento” (Santuari, 2025); tale scelta, tuttavia, ha conseguenze ben diverse in termini di vincoli e controlli che, come abbiamo visto, sono particolarmente stringenti per le cooperative sociali ed estremamente laschi per le società benefit.

È sicuramente positivo che si stia ampliando in Italia il numero di imprese che, acquisendo lo status di società benefit, anziché perseguire esclusivamente l’obiettivo della massimizzazione del profitto degli azionisti si impegnano a perseguire obiettivi di natura sociale ed ambientale che puntano a ridurre o annullare le esternalità negative ed a produrre esternalità positive. Queste imprese, adottando strategie orientate alla responsabilità sociale, possono contribuire a costruire un Paese più equo e sostenibile; sono tuttavia organizzazioni che per finalità, vincoli e modelli di governance sono distanti dalle cooperative sociali, a maggior ragione dalle cooperative di inserimento lavorativo che da 50 anni sono impegnate a creare opportunità di inclusione lavorativa per le persone con fragilità e che hanno oggi sviluppato competenze e professionalità nella formazione, nel tutoraggio e nell’accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità e svantaggiate.

Conclusioni

Per queste ragioni, il provvedimento che ha equiparato ai fini dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e svantaggiate le società benefit e le cooperative sociali rischia di essere dannoso perché promuove lo sviluppo di società di capitali che si specializzano nell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, senza però prevedere per queste vincoli e forme di controlli paragonabili a quelli tipici delle cooperative sociali.

Il legislatore, inoltre, con l’approvazione di questa norma sembra andare contro lo spirito della recente sentenza della Corte costituzionale – la 116/2025, vedi questo commento – con la quale la Consulta, nell’inquadrare da un punto di vista generale la cooperazione, ha voluto evidenziare in modo esplicito la distanza tra le imprese cooperative che hanno tutela costituzionale e le società benefit. Il passaggio della sentenza 116/2025 qui richiamato appare estremamente chiaro:

“L’impresa cooperativa, ascrivibile all’ambito dell’economia civile, rappresenta infatti una forma avanzata di impresa anche in sistemi socialmente evoluti, che non è surrogabile dal nuovo fenomeno delle società benefit – figura istituita dall’art. 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» –, che perseguono, nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro, anche una o più finalità di beneficio comune, funzionale a determinare un impatto responsabile, sostenibile e trasparente sulle persone, sull’ambiente e sulla società”.

Infine, questa norma, equiparando società benefit e cooperative sociali, non sembra coerente con il Piano Nazionale dell’Economia Sociale che, richiamando la Carta costituzionale (Art. 2, 45 e 118), include tra le organizzazioni dell’economia sociale le cooperative, gli enti di terzo settore, gli enti religiosi e gli enti sportivi dilettantistici, mentre esclude dal perimetro dell’economia sociale le imprese socialmente responsabili e le società benefit. Queste imprese, infatti, anche se in modo un non esclusivo, perseguono lo scopo di lucro – a differenza degli attori dell’economia sociale - e non hanno un riconoscimento costituzionale.

 

[1] Possono acquisire lo status di società benefit anche le società cooperative, in questo articolo tuttavia non analizziamo questa fattispecie perché le norme che disciplinano le società cooperative impongono limiti più stringenti agli amministratori ed al management della società rispetto a quelli previsti dalla normativa che disciplina le società benefit.

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Andrea Bernardoni

Legacoopsociali

Responsabile dell'Area Ricerche presso Legacoopsociali Nazionale, ricopre l'incarico di Responsabile del Dipartimento cooperative sociali, imprese sociali e cooperative di comunità presso Legacoop Umbria dove è anche Responsabile dell'Ufficio economico e finanziario.

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