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ISSN 2282-1694
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Numero 2 / 2020

Saggi

Un confronto internazionale sulla regolamentazione della trasparenza, accountability e valutazione dell’impatto sociale per gli Enti del Terzo Settore

Laura Berardi, Giulia Bellante, Michele Rea

Abstract

Il lavoro intende approfondire i temi della trasparenza, della rendicontazione economica e sociale e della misurazione dell’impatto sociale, utilizzando un approccio internazionale e andando ad esplorare, oltre al contesto italiano, realtà considerate di riferimento sui temi dell’accountability delle aziende che perseguono finalità non lucrative. La Riforma in atto in Italia richiama, tra le altre cose, la necessità di misurare e rendicontare l’impatto sociale dell’attività delle aziende che presentano determinati caratteri e che al contempo svolgono determinate attività di interesse generale. Questo rappresenta solo uno dei tasselli che conduce verso maggiori livelli di accountability tutte le organizzazioni che devono o vogliono seguire questa indicazione normativa. In questa fase di profondo cambiamento, una analisi comparativa dei sistemi di trasparenza e rendicontazione in generale, e dei modelli di misurazione dell’impatto sociale in particolare, può fornire un utile contributo nell’individuazione di buone pratiche che possano essere adattate a diversi contesti come quello del nostro Paese. Allo stesso tempo facendo tesoro di dette esperienze, si possono introdurre elementi di novità che rispecchiano il contesto specifico e la particolare esperienza nella gestione di attività ad elevato impatto sociale. Il processo di cambiamento in atto, se ben gestito, può diventare, in questa ottica, di riferimento per altri Paesi che intendono muoversi nella stessa direzione di maggiore trasparenza e accountability dell’economia sociale ampiamente intesa.

Keywords: Terzo settore, regolamentazione, trasparenza, rendicontazione, impatto sociale.

DOI: 10.7425/IS.2020.02.07

Introduzione

Nel 2016 dopo un lungo confronto e dibattito pubblico è stata emanata la Legge 106/2016 che ha dato avvio al processo di Riforma del Terzo settore italiano. Questa legge, seguita dai successivi decreti attuativi e correttivi, rappresenta un primo e cruciale passo verso un più alto livello di trasparenza e una migliore regolamentazione degli Enti del Terzo Settore (ETS), prevedendo anche nuove regole in termini di valutazione dell’impatto e di rendicontazione del valore sociale per gli enti non lucrativi in possesso di particolari requisiti di carattere dimensionale, di forma giuridica ed attività svolte. Infatti, con il nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) si afferma l’obbligo, per alcune organizzazioni, di valutare l’impatto delle loro attività e ciò rappresenta una importante innovazione in termini di rendicontazione e accountability per tutte le organizzazioni interessate (Bagnoli, 2018). Il presente lavoro intende fornire un’interpretazione critica del processo di cambiamento che sta interessando il Terzo settore italiano con la Riforma in corso di attuazione, anche rispetto ad altri contesti, con lo scopo di capire se esistano regole affini in Paesi ampiamente riconosciuti come “trasparenti” (ad esempio Stati Uniti, Regno Unito e Canada) per quanto attiene alla disciplina e la prassi sul Terzo settore. Si ritiene, infatti che per comprendere appieno ed interpretare correttamente le novità introdotte dalla recente Riforma italiana, possa essere utile contestualizzare la nuova legge all’interno di un quadro conoscitivo più ampio, utilizzando un approccio internazionale tramite l’analisi dei principali sistemi di regolamentazione e rendicontazione del Terzo settore presenti in Paesi che possono essere considerati come dei veri e propri “punti di riferimento”. In tal modo, si potrà verificare se le nuove indicazioni proposte dal legislatore italiano siano in linea o meno con le tendenze internazionali di livelli crescenti di trasparenza e accountability.

Il presente lavoro si struttura come segue: nella prima parte verrà introdotto il tema della misurazione e della valutazione dell’impatto sociale all’interno del più ampio quadro teorico-pratico relativo ai temi della trasparenza, della rendicontazione e, più in generale, dell’accountability. Si richiameranno brevemente, alcuni dei principali approcci teorici sulla valutazione dell’impatto. Successivamente si passerà ad analizzare il contesto italiano, riportando le principali novità introdotte dal legislatore in termini di trasparenza ed accountability, ivi compreso l’obbligo di valutazione dell’impatto delle attività di alcuni Enti del Terzo Settore (ETS). La seconda parte del lavoro, si propone, invece, di comparare la situazione italiana con le principali pratiche di trasparenza e di rendicontazione - anche in termini di informazione sociale e valutazione dell’impatto sociale – in uso presso tre paesi che sono ben noti per il loro elevato livello di trasparenza e buona regolamentazione del Terzo settore. Le buone pratiche e gli standard di misurazione e valutazione delle performance sociali individuati nei Paesi oggetto di studio, potrebbero essere adottati e adattati anche in altri contesti nazionali che, come quello Italiano, si stanno muovendo verso una maggiore e migliore accountability.

Il potenziale della misurazione e comunicazione dell’impatto sociale nel mondo delle organizzazioni senza scopo di lucro e della filantropia

Chi guida una organizzazione del Terzo settore riceve di frequente sollecitazioni di vario tipo per dimostrare l’impatto delle attività svolte su questioni di carattere sociale (Ebrahim, Rangan, 2010). Alcuni autori in letteratura parlano del Social Impact Assessment (SIA) come di un vero e proprio “mantra” per le organizzazioni senza scopo di lucro e la filantropia in generale (Ebrahim, Rangan, 2014; Ricciuti, Calò, 2018). È cosa nota che, nonostante molte organizzazioni nonprofit abbiano attualmente assunto un ruolo di rilevo nella società in cui operano, il loro effettivo successo continui a dipendere fortemente dalla loro capacità di guadagnarsi (e mantenere) la “fiducia” dei propri stakeholders (Connolly, Hyndman, 2013), e di soddisfarne i bisogni e le richieste, anche in termini di maggiore trasparenza ed accountabiltiy. Dunque, le questioni relative alla rappresentazione dei risultati delle attività delle organizzazioni così dette mission-driven (Anheier, 2005) non può limitarsi alla mera rendicontazione economico-finanziaria che, seppur di fondamentale importanza, non consentirebbe di mettere in luce quelli che sono gli aspetti più significativi risultanti dalle attività sociali e “di interesse generale” svolte dalle stesse. Se, infatti, come sottolineato da Mook et al. (2015), la rendicontazione del valore sociale è importante per tutte le forme di organizzazioni, è fondamentale per le organizzazioni dell’economia sociale in quanto si tratta di enti creati ed istituiti proprio per compiere una missione sociale. Non riconoscere e non rendere conto del valore sociale che creano, significherebbe non considerare una parte importante delle loro performance (Mook et al., 2015). Ne deriva, quindi, che i fini meta-economici che caratterizzano la realtà del privato sociale richiedano un livello di informazione tale da consentire alle differenti parti interessate di apprezzare il valore sociale prodotto dalle organizzazioni (Rea, 2004). A questo proposito, l’analisi dei “bisogni di informazione” degli stakeholders delle organizzazioni nonprofit (ONP) è stata oggetto del lavoro di Yang, Northcott e Sinclair (2017) che hanno esaminato i “bisogni di informazione” dei principali stakeholders e sostenitori sia pubblici che privati nei confronti delle ONP, definiti dagli autori come “stakeholders chiave”. Questi ultimi, come rilevato dagli autori sopra citati, percepiscono la necessità di una varietà di informazioni di base, sia di tipo economico-finanziario, ma ancora più relative alla performance non finanziaria (Yang et al., 2017). Difatti, le problematiche relative all’impatto sociale delle organizzazioni e alla misurazione dei risultati rappresentano un argomento cruciale, in particolare per quelle organizzazioni la cui missione principale è quella di offrire un servizio a beneficiari terzi e che, spesso, ricevono la maggior parte dei loro finanziamenti da sostenitori privati, fondazioni, e imprese (Polonsky, Grau, 2011).

Il termine “impatto” è diventato di uso comune, parlando di questioni relative al Terzo settore. Ciononostante, non esiste ancora una definizione universalmente condivisa ed utilizzata in maniera univoca in letteratura e nella prassi (Ebrahim, Rangan, 2014). Alcune possibili concettualizzazioni di “impatto sociale” e di “valutazione” dello stesso, sono state proposte dall’International Association for Impact Assessment (IAIA) e dal sottogruppo noto con l’acronimo GECES (Groupe d’Experts de la Commission sur l’Entrepreneuriat Social) della Commissione Europea, proprio dedicato alle questioni relative alla misurazione dell’impatto. In particolare, l’IAIA definisce la valutazione dell’impatto come il processo di identificazione delle conseguenze future di un’azione attuale o proposta o, più nel dettaglio, la valutazione dell’impatto sociale viene intesa come quella attività che include i processi di analisi, monitoraggio e gestione delle conseguenze sociali previste e non, sia positive che negative, di interventi pianificati (politiche, programmi, piani, progetti) e dei processi di cambiamento sociale sollecitati da tali interventi (Vanclay, 2003). Appare dunque evidente come il Social Impact Assessment rappresenti una sfida importante per le organizzazioni che intendono affrontare la complessità di un processo di valutazione dell’impatto prodotto dalle proprie attività. Ed è proprio questa elevata complessità che ha portato allo sviluppo di una moltitudine di metodi, modelli, strumenti suggeriti per misurare il valore creato dalle organizzazioni. Si vedano, a tal proposito: Ebrahim, Rangan, 2014; Grieco et al., 2015; Lynch-Cerullo, Cooney, 2011; Maas, Liket, 2011; Polonsky, Grau, 2011. Nonostante la grande diversità che caratterizza i molteplici approcci proposti in letteratura, in termini di elementi distintivi, vantaggi e limiti, quasi tutti si basano su un modello logico che mira a identificare input, attività, output, risultati e impatto, dove: gli input si riferiscono a tutte le risorse utilizzate o investite nelle attività svolte dalle organizzazioni; gli output sono i prodotti e i servizi tangibili derivanti dalle attività, che possono essere misurati direttamente; i risultati sono intesi come i cambiamenti specifici di atteggiamenti, comportamenti, conoscenze, competenze ecc. che derivano dalle attività dell’organizzazione; infine gli impatti sono gli effetti che possono essere attribuiti esclusivamente all’organizzazione, calcolati come differenza tra i risultati delle attività genericamente intesi (outcome totali) e ciò che sarebbe successo comunque a prescindere dall’operato della organizzazione (Simsa et al., 2014), ovvero quelli che potremmo chiamare outcome diretti. La molteplicità di modelli proposti, oltre ad evidenziare l’estrema complessità che ruota attorno alle questioni relative alla valutazione dell’impatto sociale, pone le organizzazioni di fronte ad una ulteriore e non secondaria problematica, ossia la scelta del metodo che meglio si confà alle proprie esigenze e caratteristiche. Non sorprende come ad organizzazioni caratterizzate da una particolare dimensione, campo di attività, risorse finanziarie e umane prevalenti e così via, si adattino meglio alcune modalità di misurazione ed indicatori di impatto rispetto ad altri. Per aiutare le organizzazioni non profit (e, nel caso specifico, le imprese sociali) in questa scelta, Grieco et al. (2015) hanno eseguito un’analisi cluster considerando un campione di 76 modelli di valutazione dell’impatto sociale, raggruppandoli in classi in base ad alcune variabili di analisi: la tipologia dei dati (quantitativa, qualitativa, quali-quantitativa); la tipologia di impatto (olistico, sulle persone, ambientale, sociale, economico); lo scopo (screening, valutazione, gestione, certificazione, reporting); la complessità del modello (base, semplice, complessa, molto complessa); il settore (generale, specifico); il periodo di tempo (prospettico, retrospettivo, in corso); e lo sviluppatore (centro di ricerca/Università, rete di enti nonprofit, organizzazione nonprofit, studio di consulenza, altra istituzione). Il lavoro di Grieco et al. (2015) si propone, quindi, di fornire alle singole organizzazioni uno strumento che consenta loro di identificare le metodologie più appropriate di valutazione dell’impatto e che rispondano al meglio alle loro necessità.

Zamagni et al. (2015), dopo aver ricostruito le più significative dimensioni che entrano in gioco nell’analisi dell’impatto sociale, con un particolare focus sulle imprese sociali (Tabella 1) e dopo aver richiamato i principali approcci e strumenti utilizzati a livello internazionale nella misurazione dell’impatto sociale, propone un frame metodologico per la rilevazione e la misurazione dell’impatto delle imprese sociali. Tale modello prevede 4 fasi: stakeholder engagement per la pianificazione degli obiettivi; analisi delle attività; misurazione dell’impatto; valutazione. Le dimensioni prese in considerazione sono sette —sostenibilità economica, promozione di imprenditorialità, democrazia ed inclusività della governance, partecipazione dei lavoratori, resilienza occupazionale, relazioni con la comunità ed il territorio, conseguenze sulle politiche pubbliche — declinate poi in specifici ambiti (sottodimensioni) e indicatori.

La Tabella 1 riassume le principali dimensioni di analisi identificate in letteratura (Perrini, Vurro, 2013; GECES, 2015; OECD, 1991, 2015; Nicholls, 2015; Bengo et al., 2015; Lall, 2017, 2019; Ormiston, 2019).

Tabella 1. Le dimensioni della misurazione e valutazione dell’impatto sociale

criterio

dimensioni

tipologia di misurazione

quantitativa (monetaria, non monetaria), qualitativa

orizzonte temporale di riferimento

breve, medio, lungo periodo

produzione del valore aggiunto

sociale, culturale, economico, istituzionale

catena del valore dell’impatto o impact value chain

input, attività, output (o esiti), outcome (o risultati), impatto

destinatari

> rendicontazione verso soggetti esterni (investitori e altri stakeholders) [measuring to prove]

> gestione interna delle attività e base per la pianificazione strategica [measuring to improve]

motivazioni

> per prendere decisioni (ex ante) in merito al sostenere o meno un progetto

> per valutarne gli esiti (ex post) e informarne i beneficiari o la comunità

fasi del processo di misurazione

> 4 fasi: pianificare, fare, valutare, revisionare [Social Impact Investment Task Force, 2014]

> 5 fasi: definizione degli obiettivi, analisi dei soggetti interessati, misurazione dei risultati, valutazione dell’impatto, monitoraggio e miglioramento [GECES, 2015]


I principali approcci e strumenti utilizzati a livello internazionale sono stati variamente classificati in letteratura, come mostrato nella Tabella 2 e i più noti e diffusi – nello scritto di Zamagni et al. (2015) – sono stati utilmente riepilogati e catalogati in base al livello di misurazione (output, outcome, impatto), tipo di misurazione (monetaria, non monetaria) e fonte. Per citarne solo alcuni, si ricordano, in particolare, lo SROI, la Balaced Scorecard (BSC), il Social Impact Assessment (SIA), il GRI Sustainability Reporting Framework, l’EVAS (Expanded value added statement), la Cost-Benefit Analysis (CBA), etc. (Mook et al., 2007; Zamagni et al., 2015).

Tabella 2. Classificazione per categorie di approcci e strumenti alla misurazione dell’impatto sociale

categorie di approcci

autori

> modelli basati sugli output

> modelli basati sugli outcome positivi ed internazionali

> modelli olistici

Nicholls, 2015

> modelli quantitativi sociali semplici

> modelli complessi olistici

> modelli di screening qualitativi

> modelli di management

Grieco et al., 2015

> modelli per la costruzione di un indicatore sintetico del valore sociale creato

> modelli che si focalizzano sul processo di produzione di un servizio/prodotto sociale

> cruscotti e indicatori di performance dell’organizzazione articolati per dimensioni

Bengo et al., 2015

> metodi strategici

> metodi partecipativo

> metodi integrativi

> metodi basati sul ritorno atteso

> metodi sperimentali

> metodi logici

Perrini, Vurro, 2013


Queste classificazioni proposte in letteratura possono risultare particolarmente utili per interpretare la scelta del legislatore italiano nel definire linee guida sulla valutazione dell’impatto sociale in attuazione di quanto previsto dalla Legge e, comparativamente, esplorare le scelte compiute da altri Paesi considerati di riferimento per il livello di trasparenza e accountability del Terzo settore.

Partendo da questi presupposti, dunque il presente articolo si propone di affrontare il complesso tema della valutazione dell’impatto sociale, con particolare riguardo alle questioni della comunicazione sociale e dell’accountability. Dette questioni sono analizzate all’interno di un quadro teorico-pratico che analizza ed affronta la necessità di una maggiore trasparenza e rendicontazione da parte delle organizzazioni del Terzo settore che si trovano sempre più spesso a dover fronteggiare le problematiche connesse ad una crescente crisi della loro legittimità percepita, anche a causa di frequenti scandali che hanno minato, in più di una occasione, la fiducia dell’opinione pubblica nei loro confronti. Pertanto, il presente studio fornisce una analisi comparativa delle principali regole di reporting e di trasparenza presenti sia in Italia, sia in altri Paesi di riferimento come quelli selezionati (UK, USA e Canada).

A che punto siamo con la Riforma italiana del Terzo settore in tema di trasparenza, rendicontazione economica e sociale, e misurazione dell’impatto sociale

La Riforma italiana ha rappresentato un primo ed importante passo verso un maggior livello di trasparenza ed accountability degli Enti del Terzo Settore e una loro migliore regolamentazione. La nuova definizione di ETS, introdotta con l’articolo 4 del D.Lgs. 117/2017, avvicina la disciplina e la prassi italiana a quella anglosassone in cui tutte le aziende private, a prescindere dalla loro forma giuridica, possono assumere lo status di “charity” purché dimostrino di svolgere una attività che abbia uno “scopo sociale” (social purpose) e finalizzata a perseguire il così detto “beneficio pubblico” (public benefit).

Alcune delle novità, come noto, hanno riguardato il rinnovato ruolo dell’autorità pubblica (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Consiglio nazionale del Terzo Settore, altre amministrazioni pubbliche correlate) nel riconoscimento e nella vigilanza degli ETS; l’introduzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); nonché i nuovi obblighi di rendicontazione economica e sociale e di misurazione dell’impatto sociale (Tabella 3).

Per effetto della Riforma, infatti, l’autorità pubblica prende atto dell’esistenza della volontà da parte di una organizzazione di operare senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, gli riconosce lo status di ETS, esige il rispetto delle regole, ed esercita i relativi poteri di controllo (Zamagni, 2018). Anche il Consiglio Nazionale del Terzo Settore (CNTS) è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali.

Al fine di garantire una maggiore e migliore trasparenza del Terzo settore e delle organizzazioni che ne fanno parte, è istituito in Italia, ma non ancora ad oggi operativo, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Oltre ai requisiti appena definiti (in relazione allo scopo e alla tipologia di attività svolta), infatti, affinché una organizzazione possa qualificarsi come “Ente del Terzo Settore” e beneficiare delle agevolazioni previste dalla Riforma, è necessaria l’iscrizione nel Registro Nazionale (art. 4, D.Lgs. 117/2017). La portata di tale novità non è, certamente, da considerarsi come secondaria. La situazione italiana si caratterizza, ancora oggi – e fino a quando il RUNTS non sarà effettivamente operativo – per il proliferare di albi e registri organizzati per tipo di ente (es. volontariato, associazionismo, cooperazione sociale, ecc.) su base territoriale, determinando l’impossibilità di risalire ad una lista completa ed esaustiva di tutti gli ETS operanti a livello nazionale.  Quindi il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (rappresenta un cambiamento considerevole, ancor più se si considera che esso sarà pubblico e reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica (art. 42, comma 2, D.Lgs. 117/2017). Rappresenterà, una volta operativo, uno strumento di fondamentale importanza per l’accountability degli ETS, almeno per due ordini di ragioni: conterrà un numero minimo di informazioni che le organizzazioni registrate dovranno necessariamente fornire (es. la denominazione, la sede legale e le eventuali sedi secondarie, le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali, ecc.); le organizzazioni potranno utilizzarlo come repository di due importanti documenti di rendicontazione economico e sociale: il bilancio di esercizio e il bilancio sociale.

Quanto detto sin qui va però inserito in un più ampio sistema di contrappesi, che caratterizza appunto la Riforma complessivamente intesa, finalizzato a dare al sistema un grado di trasparenza assai maggiore rispetto al passato. La trasparenza è certamente uno dei temi ricorrenti del nuovo impianto normativo e si evince analizzando in maniera organica alcune regole introdotte dalla Riforma e che riguardano, per esempio:

  • alcuni contenuti obbligatori del Bilancio sociale come il rapporto “uno a otto” tra compensi più bassi e più alti, la c.d. differenza retributiva (art. 16 del Codice); il monitoraggio svolto dall’organo di controllo (art. 30 del Codice); i compensi per i dirigenti; le forme di coinvolgimento per gli stakeholder; i contenziosi; l’impatto ambientale; le informazioni su parità di genere; il rispetto diritti umani; la prevenzione della corruzione; ecc.;
  • la previsione per le imprese sociali di una attività di “monitoraggio, ricerca e controllo”, una sorta di “revisione” (art. 15 del D.Lgs. 112/2017);
  • alcuni contenuti obbligatori dell’atto costitutivo e dello statuto (art. 21 del D.Lgs. 112/2017);
  • l’indicazione obbligatori da parte degli enti filantropici degli impieghi di risorse (erogazioni deliberate) e dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (art. 39 del D.Lgs. 112/2017);
  • l’affidamento alle reti associative di compiti di monitoraggio degli enti associati (art. 41 del D.Lgs. 112/2017);
  • gli obblighi di trasparenza su attività di raccolta fondi, nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (art. 7 del D.Lgs. 112/2017);
  • la presenza obbligatoria, per alcuni ETS, di organi di controllo interno (art. 30 del D.Lgs. 112/2017) ed esterno (art. 31 del D.Lgs. 112/2017);
  • la presenza di norme, anche extra Codice, sulla trasparenza rispetto ai contributi ricevuti (D.Lgs. 124/2017);
  • l’obbligo, per gli ETS di certe dimensioni, di rendere pubblici gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (art. 14 del D.Lgs. 112/2017);
  • alcuni criteri di rendicontazione relativi al 5 per mille; ecc.

Il modello di rendicontazione economica e sociale italiano

Sulla base della nuova normativa, agli ETS si richiederà di depositare nel RUNTS il bilancio di esercizio, le cui modalità di redazione dipenderanno dalle “dimensioni economiche” delle organizzazioni, con disposizioni semplificate per gli enti di minori dimensioni. In particolare, gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate non inferiori a 220.000 euro dovranno redigere un bilancio di esercizio redatto secondo il “principio di competenza economica” con stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione; mentre, gli ETS con ricavi/entrate/rendite o proventi inferiori a 220.000 euro potranno redigere un rendiconto di cassa (basato sul “principio di cassa”). Con il decreto 5 marzo 2020 è stata adottata la modulistica di bilancio per tutti gli ETS.

Importante risulta essere, dal punto di vista della trasparenza, il contenuto della Relazione di missione (Mod. C) che, come precisato nel decreto, «illustra, da un lato, le poste di bilancio e, dall’altro lato, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni che il Codice civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione», pertanto da considerarsi diverso e non sovrapponibile al Bilancio sociale. Gli schemi proposti sono da considerarsi come “fissi”, con possibilità di suddividere, raggruppare, eliminare e aggiungere voci, al fine migliorare la chiarezza del bilancio, ed esplicitando detta scelta nella relazione di missione. È prevista anche la Relazione del revisore legale, secondo quanto disposto dall’art. 31 del D.lgs. 117/2017 per gli ETS che presentano determinate caratteristiche dimensionali - superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale di 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate di 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio di 12 unità.

 

Gli schemi di Bilancio proposti dal legislatore tengono conto della particolare natura degli ETS, infatti, in sintesi:

 

Lo Stato Patrimoniale (Mod. A), molto simile a quello civilistico, distingue nel Patrimonio Netto, il fondo di dotazione dell’ente, il patrimonio libero e il patrimonio vincolato. I crediti e i debiti pure sono articolati per tenere conto della eterogeneità delle attività svolte dagli ETS e della moltitudine di soggetti con cui detti enti potrebbero avere posizioni creditorie e debitorie.

 

Il Rendiconto gestionale (Mod. B), classifica costi/oneri e proventi/ricavi, dapprima in base alla “destinazione” (attività di interesse generale, attività diverse, attività di raccolta fondi, attività finanziarie e patrimoniali, supporto generale), e poi in base alla loro natura, dando così la possibilità di compiere analisi riferibili sia alla azienda nel suo complesso (calcolando l’avanzo/disavanzo dell’esercizio) sia alle sue principali aree gestionali (calcolando avanzi/disavanzi riferibili alle varie arre di attività). In calce a detto schema l’ETS può dare evidenza dei propri costi e ricavi figurativi, includendo per esempio anche il contributo derivante dall’impiego dei volontari.

 

Il Rendiconto di cassa (Mod. D), anch’esso classifica uscite ed entrate, dapprima in base alla “destinazione” (attività di interesse generale, attività diverse, attività di raccolta fondi, attività finanziarie e patrimoniali, supporto generale), e poi in base alla loro natura, dando così la possibilità, anche in questo caso, di compiere analisi riferibili sia alla azienda nel suo complesso sia alle sue principali aree gestionali. L’avanzo/disavanzo d’esercizio viene calcolato prima e dopo aver considerato (a parte), uscite ed entrate per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti. Anche in questo caso, come nel Mod. B, in calce al Rendiconto di Cassa, l’ETS può dare evidenza delle proprie entrate ed uscite figurative.

 


Alcune categorie di enti, come è noto, dovranno redigere e depositare il proprio bilancio sociale. In particolare, l’obbligo di redazione del bilancio sociale, di deposito dello stesso presso il RUNTS (o presso il Registro delle imprese, nel caso delle imprese sociali) e di pubblicazione sul sito internet riguarda, appunto, gli ETS di maggiori dimensioni, “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro” (art 14, comma 1, D.Lgs. 117/2017); le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, indipendentemente dalla dimensione economica; i gruppi di imprese sociali, tenuti a redigere il bilancio sociale in forma consolidata; tutti gli enti accreditati come Centri di Servizio per il Volontariato (CSV). Il bilancio sociale dovrà essere redatto secondo le Linee guida adottate con Decreto Ministeriale 4 luglio 2019 - Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, e dovrà fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie. In particolare, le linee guida definiscono una struttura ed un contenuto minimo e, in caso di omissione di una o più sezioni, l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni che hanno condotto alla mancata esposizione delle informazioni. Gli ETS che volontariamente scelgono di redigere il bilancio sociale pur non essendovi tenuti devono comunque fare riferimento al predetto schema qualora intendano qualificarlo nella comunicazione pubblica come bilancio sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Tutte le informazioni relative alla sostenibilità economica, sociale ed (eventualmente) ambientale dell’ente devono essere ricondotte alle seguenti sezioni di sintesi: 1) Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale; 2) Informazioni generali sull’ente; 3) Struttura, governo e amministrazione; 4) Persone che operano per l'ente; 5) Obiettivi e attività, 6) Situazione economico-finanziaria; 7) Altre informazioni (es. impatto ambientale); 8) Monitoraggio svolto dall'organo di controllo (modalità di effettuazione ed esiti).

Tabella 3. Obblighi di rendicontazione degli ETS in Italia

tipologie di ETS

bilancio d’esercizio

bilancio sociale

ETS con ricavi/rendite/proventi o entrate inferiori a 220.000 euro

redazione, deposito e pubblicazione del Rendiconto di cassa (Mod. D)

-

ETS con ricavi/rendite/proventi o entrate da 220.000 euro

redazione, deposito e pubblicazione del Bilancio di competenza (Mod. A, B, C)

 

-

ETS con ricavi/rendite/proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro

 

CSV

 

imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i consorzi, e i gruppi di Imprese sociali

 

redazione, deposito e pubblicazione del Bilancio di competenza (Mod. A, B, C)

 

relazione del Revisore legale obbligatoria solo se sussistono per 2 anni consecutivi i requisiti dimensionali previsti dal CTS (Attivo dello SP 1.100.000 €, ricavi/rendite/proventi o entrate 2.200.000 €, dipendenti 12)

 

redazione, deposito e pubblicazione del Bilancio sociale


Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha provveduto, inoltre, a predisporre le Linee guida in materia di sistemi di valutazione dell’impatto sociale (VIS) delle attività svolte dagli Enti del Terzo Settore, dove, «per valutazione dell’impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato» (art. 7, comma 3, Legge 106/2016). Il decreto 23 luglio 2019 - Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, stabilisce che gli ETS tenuti alla redazione del bilancio sociale, o chi intende redigerlo volontariamente, possono dare evidenza della valutazione di impatto sociale nella sezione 5) del Bilancio sociale dedicata agli “obiettivi e attività”, laddove sono previste «informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi».

Le linee guida suggeriscono di utilizzare metodi qualitativi e quantitativi che potranno prevedere «un sistema di indici e indicatori di impatto, da mettere in relazione con quanto eventualmente rendicontato nel bilancio sociale». Gli ETS possono autonomamente scegliere metodi e metriche per la valutazione d'impatto nel rispetto di alcuni principi (intenzionalità, rilevanza, affidabilità, misurabilità, comparabilità) e contenuti minimi (partecipazione degli stakeholders, attività, servizi, input, outcome) fissati dal decreto. Il fine ultimo del “processo” di valutazione è quello di «far emergere e far conoscere: il valore aggiunto sociale generato; i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attività del progetto; la sostenibilità dell'azione sociale». Detto processo dovrà articolarsi nelle seguenti fasi: 1) analisi “partecipata” del contesto e dei bisogni; 2) pianificazione degli obiettivi di impatto; 3) analisi delle attività e scelta di metodologia, strumento, tempistica della misurazione; 4) valutazione; 5) comunicazione degli esiti della valutazione.

Le Linee guida sulla VIS chiariscono, specificandolo in maniera esplicita, chi sono i soggetti tenuti alla realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale. Tale obbligo incorre qualora richiesto da una pubblica amministrazione nell’ambito di procedure di affidamento relative a «interventi ed azioni di media e lunga durata (almeno diciotto mesi) e di entità economica superiori ad euro 1.000.000, se sviluppati in ambito interregionale, nazionale o internazionale», prevedendo, di fatto, una obbligatorietà che si applicherà verosimilmente solo a pochi e complessi casi, in cui l’ente dovrà garantire anche la capacità finanziaria necessaria a sostenere i relativi costi. Il legislatore sembra pertanto arretrare rispetto alle previsioni iniziali, non obbligando tutti gli ETS che redigono il BS ad imbarcarsi nel complesso ed articolato processo valutativo previsto dalle Linee guida.

In sostanza, mentre l’obbligo di redazione del Bilancio sociale nasce da caratteristiche dimensionali dell’ente, l’obbligo di redazione della Valutazione di impatto nasce da una specifica previsione di una pubblica amministrazione che, nell’affidare all’Ente di Terzo Settore risorse pubbliche di entità rilevante, sceglie di richiedere (e di finanziare) la valutazione dell’impatto prodotto.

Un confronto internazionale sulla regolamentazione della trasparenza e le principali pratiche di reporting e accountability delle ONP

Qui intendiamo approfondire il tema della misurazione dell’impatto sociale alla luce della Riforma italiana inserendolo, con un approccio internazionale, in un quadro conoscitivo più ampio relativo allo studio teorico-pratico dei sistemi di trasparenza e rendicontazione delle aziende non lucrative. In particolare, il presente lavoro analizza, oltre a quella italiana, diversi contesti nazionali considerati “di riferimento” sui temi dell’accountability e della trasparenza delle aziende nonprofit, al fine di identificare linee comuni ed elementi di differenziazione nelle scelte operate dal legislatore e nelle prassi in tema di rendicontazione e trasparenza.

Per il confronto internazionale sulla regolamentazione della trasparenza, della rendicontazione economica e sociale e della misurazione dell’impatto sociale per gli Enti del Terzo Settore, sono stati presi in considerazione, oltre all’Italia, tre Paesi (Stati Uniti, Canada e Regno Unito - Inghilterra e Galles), il cui Terzo settore è ampiamente sviluppato (Salamon, Anheier, 1998) e che in letteratura vengono considerati come alcune delle “giurisdizioni più regolamentate” sui temi oggetto del presente lavoro (Cordery, Deguchi, 2018). Il settore nonprofit nel Regno Unito, ad esempio, è caratterizzato da un livello “medio-alto” in termini di regolamentazione e di rendicontazione obbligatoria per le organizzazioni registrate presso la Charity Commission di Inghilterra e Galles (Bellante et al., 2018), al punto che alcuni autori lo considerano come uno dei migliori paesi in termini di regolamentazione, trasparenza ed accountability delle ONP (Irvine, Ryan, 2010). Analogamente, grazie all’elevato livello di disponibilità e fruibilità dei dati che caratterizza i settori nonprofit statunitensi e canadesi, molte ricerche scientifiche hanno esplorato alcune tra le più importanti caratteristiche di governance, management e accountability delle organizzazioni appartenenti a tale settore (ad esempio, Berardi et al., 2016; Gordon et al., 2009).

Ai fini della presente analisi, si considerano alcuni importanti fattori potenzialmente capaci di accrescere la fiducia e il supporto dei cittadini nei confronti delle ONP, come la presenza di un regolatore istituzionale e di un registro delle ONP, la disponibilità ed usabilità dei dati, ecc. (Cordery, Deguchi, 2018).

Dai risultati della suddetta analisi si rileva che i quattro Paesi hanno tutti un regolatore istituzionale, rappresentato dall’Agenzia delle entrate governativa per gli Stati Uniti d’America e per il Canada (il Canada Revenue Agency – CRA, per le organizzazioni Canadesi e l’Internal Revenue Service – IRS, per le ONP degli Stati Uniti); da un ente indipendente, denominato Charity Commission, per l’Inghilterra e il Galles. In Italia esistono diverse forme di controllo, interne ed esterne, attuate da diversi soggetti, quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’ufficio del RUNTS e le sue sedi locali, l’amministrazione finanziaria dello Stato e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

In tutti i Paesi esaminati è presente, inoltre, un registro delle organizzazioni nonprofit: negli Stati Uniti, le “tax-exempt organizations” sono presenti sul sito web dell’IRS; in Canada le “charities” sono registrate presso il Registro del CRA; nel Regno Unito, le ONP devono registrarsi presso la Charity Commission; in Italia, come noto, affinché una organizzazione possa qualificarsi come ETS e beneficiare delle relative agevolazioni è necessaria l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

In relazione agli obblighi di rendicontazione previsti per le ONP dei Paesi oggetto di analisi, tutte le organizzazioni senza scopo di lucro devono depositare dei documenti e informazioni in relazione alla dimensione dell’organizzazione o alla forma giuridica. I principali documenti di rendicontazione previsti nei quattro Paesi sono: il Form 990 per le organizzazioni statunitensi; il Form T3010 per le ONP in Canada; la relazione annuale/bilancio (Annual Report) per gli enti nonprofit del Regno Unito; il bilancio di esercizio e il bilancio sociale per gli ETS italiani. La Tabella 4 riassume le informazioni incluse nei documenti e/o accessibili nelle principali banche dati dei quattro paesi, classificate nelle seguenti macro-categorie: informazioni generali; informazioni sulla governance e sul management; informazioni sulle risorse umane; e informazioni economico-finanziarie. Si veda a tal proposito quanto riportato nella Tabella 4.

Tabella 4. Disponibilità di informazioni sulle organizzazioni nonprofit di USA, Canada e UK e indicazione delle rispettive fonti

 

USA

CANADA

UK

ITALY

Informazioni Generali

Numero identif. / registraz.

IRSw (form990 - D)

CRAw (formT3010 - section A)

CCw (Charity overview section) + CCdds

RUNTS, BS

Nome organiz. / altro nome

IRSw (form990 - C)

CRAw (formT3010 - section A)

CCw (Charity overview section) + CCdds

RUNTS, RM (Mod. C), BS

Forma legale / fiscale

IRSw (form990 - I, K)

CRAw - basic information sheet

CCw (Charity framework section)

RUNTS, BS

Data chiusura esercizio finanziario

IRSw (form990 - A)

CRAw (formT3010 - section A)

CCw (Charity overview section) + CCdds

31 dicembre

Info contatto / sedi

IRSw (form990 - C, E)

CRAw (formT3010 - section A)

CCw (Charity overview section) + CCdds

RUNTS, RM (Mod. C); BS

Anno istituzione  / registraz.

IRSw (form990 - L)

CRAw - basic information sheet

CCw (Charity framework section) + CCdds

RUNTS

Apparten. a un gruppo (e relativo numero identif.)

IRSw (form990 - H)

CRAw (formT3010 - section A)

CCw (Linked charities section) + CCdds

RUNTS, BS

Descrizione mission

IRSw (form990 - Part I.1 + Part III)

CRAw (formT3010 - section C)

CCw (Charity overview section) + CCdds

RUNTS, RM (Mod. C), BS

Area attività

Guidestar

CRAw (formT3010 - section C)

CCw (Charity overview section) + CCdds

RUNTS, RM (Mod. C), BS

Campo attività

Guidestar

CRAw - basic information sheet

CCw (Charity framework section) + CCdds

RUNTS, RM (Mod. C), BS

Informazioni sulla governance e il management

Lista ammin / fiduciari / direttori / dipendenti chiave (nominativo)

IRSw (form990 - Part VII section A)

CRAw (formT3010 - section B + Form T1235)

CCw (Contact & Trustees section) + CCdds

RUNTS, BS

Numero direttori indipen.

IRSw (form990 - Part VI section A)

CRAw (Form T1235)

-

BS

Presenza comitato esecutivo

IRSw (form990 - Part VI section A)

-

-

BS

Lista ammin / fiduciari / direttori / dipendenti chiave (ruolo e titolo)

IRSw (form990 - Part VI section B)

CRAw (formT3010 - section B + Form T1235)

-

RUNTS, BS

Ammin. che svolgono questa attività anche in altre ONP

-

-

CCw (Contact & Trustees section)

-

Remuner. degli ammin. /  fiduciari / direttori / dipendenti chiave (stima)

IRSw (form990 - Part VII section A)

-

-

RM (Mod. C), BS

Informazioni sulle risorse umane

Numero di dipendenti

IRSw (form 990 - Part I)

CRAw (formT3010 - Schedule 3)

CCw (Charity Framework section) + CCdds

RM (Mod. C), BS

Remuner. dei membri dello staff

-

CRAw (formT3010 - Schedule 3)

-

RM (Mod. C), BS

Numero volontari

IRSw (form 990 - Part I)

-

CCw (Charity Framework section) + CCdds

RM (Mod. C), BS

Informazioni di tipo economico-finanziario

Copia del Bilancio e relazioni (.pdf)

-

-a

CCw (Charity overview / view accounts section) - pdf

SP (Mod.A), RG (Mod.B), RM (Mod. C), RC (Mod. D)

Proventi / Ricavi

(valori totali e di dettaglio)

IRSw (form990 - Part I + Part VIII)

CRAw (formT3010 - section D)

CCw (Charity overview section) + CCdds

RG (Mod.B), RC (Mod. D)

Oneri / Costi

(valori totali e di dettaglio)

IRSw (form990 - Part I + Part VIII)

CRAw (formT3010 - section D)

CCw (Charity overview section) + CCdds

RG (Mod.B), RC (Mod. D)

Attività

(valori totali e di dettaglio)

IRSw (form 990 - Part I + Part X)

CRAw (formT3010 - section D)

CCw (Charity overview section) + CCdds

 

SP (Mod.A)

Passività

(valori totali e di dettaglio)

IRSw (form 990 - Part I + Part X)

CRAw (formT3010 - section D)

CCw (Charity overview section) + CCdds

 

SP (Mod.A)

 

Metodo di rendicont.

IRSw (form 990 - Part XII)

CRAw (formT3010 - section D)

-

Desumibile dagli schemi di bilancio adottati

Bilancio compilato o revisionato da un esperto contabile indipend.

IRSw (form 990 - Part XII)

-

 

-

Relazione del RL

Bilancio consolidato

 

IRSw (form 990 – H + Part XII)

-

CCdds

RUNTS

a Le organizzazioni nonprofit Canadesi (charities) registrate devono allegare al file T3010 anche il Bilancio (Financia Report) ma quest’ultimo viene reso disponibile solo su richiesta.

Note:

  • IRSw = Internal Revenue Service website
  • CRAw = Canada Revenue Agency website
  • CCw = Charity Commission of England & Wales website
  • CCdds = Charity Commission - data download service
  • RUNTS = Registro unico nazionale del Terzo settore (il decreto istitutivo del RUNTS non risulta ancora emanato)
  • SP (Mod. A) = Stato patrimoniale (Decreto 5 marzo 2020, Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore)
  • RG (Mod. B) = Rendiconto Gestionale (Decreto 5 marzo 2020, Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore)
  • RM (Mod. C) = Relazione di Missione (Decreto 5 marzo 2020, Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore)
  • RC (Mod. D) = Rendiconto di Cassa (Decreto 5 marzo 2020, Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore)
  • BS = Bilancio sociale predisposto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017 (Decreto 4 luglio 2019).

I dati riportati in Tabella 4 evidenziano come le informazioni incluse nei rapporti / relazioni / moduli / documenti ufficiali / basi di dati dei tre paesi siano di tipo sia economico-finanziario che sociale.

Con riferimento agli Stati Uniti, il Form 990 contiene informazioni generali e di carattere identificativo (ad esempio nome, indirizzo, sito web, tipologia di organizzazione, anno di costituzione, ecc.); informazioni riguardanti la mission e le attività dell’organizzazione; informazioni sulla governance e la gestione (ad es. i membri dell’organo di governo, il numero di volontari, i compensi corrisposti a funzionari, amministratori, fiduciari, dipendenti chiave, ecc.); e informazioni economico-finanziarie. Come già anticipato, nella gran parte dei casi, gli obblighi di rendicontazione delle ONP sono commisurati alla dimensione delle stesse o alla forma giuridica, e gli USA non fanno eccezione. Oltre alla versione “completa” del Form 990, sono, infatti, previste altre due tipologie di moduli per le ONP, ossia il Form 990-EZ, che rappresenta una versione breve (short form) del Form 990 per le organizzazioni più piccole, e il Form 990-PF, per le private foundations. I documenti depositati dalle ONP statunitensi rappresentano un eccellente strumento di rendicontazione e trasparenza pubblica, in quanto alle organizzazioni non è richiesto esclusivamente di presentare i suddetti rapporti all’IRS ma anche di rendere tale documentazione disponibile ed accessibile a chiunque lo richieda (Sumariwalla, Levis, 2000).

In Canada, il Modulo T3010, analogamente al Form 990 statunitense, contiene una notevole quantità di informazioni di tipo identificativo; di governance; dati economico-finanziari; ecc. In Inghilterra e in Galles, l’Annual Report fornisce alla Charity Commission i dettagli economico-finanziari di base e le principali informazioni sui trustee e sulle attività dell’organizzazione; mentre il dettaglio delle informazioni economico-finanziarie e relative alla responsabilità sociale (es. informazioni sulla governance e la gestione, sugli obiettivi e le attività, sui risultati e le performance, ecc.) è presente nel bilancio (financial statements) e nella relazione dei trustees (documento disponibile in pdf), un documento che deve essere preparato dalle organizzazioni di maggiori dimensioni, nonché, da una specifica tipologia di ONP, la “charitable incorporated organization (CIO)”, indipendentemente dalle dimensioni.

In Italia, nel RUNTS, una volta reso operativo, dovranno risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale, il Codice fiscale o la partita Iva; il possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni. Nel Registro dovranno inoltre essere iscritte tutte le vicende più rilevanti dell’ente: il riconoscimento della personalità giuridica; le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione; le generalità dei liquidatori; tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento. Nella richiesta di iscrizione si dovranno allegare Atto Costitutivo e Statuto adeguato alle richieste del Codice del Terzo Settore e si dovrà indicare in quale delle sette sezioni si intende iscrivere la propria organizzazione (organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; enti filantropici; imprese sociali, incluse le cooperative sociali; reti associative; società di mutuo soccorso; altri Enti del Terzo Settore) questo inciderà sulla codifica di registrazione e identificazione. L’ente deve depositare entro il 30 giugno di ogni anno le scritture contabili e i bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre dell’anno precedente. I decreti recentemente emanati relativi agli schemi di Bilancio economico e sociale mostrano come, molte delle informazioni generali, di governance e management, relative alle risorse umane, nonché le informazioni economico-finanziarie e patrimoniali sono presenti negli schemi minimi obbligatori previsti dalla legge e che verranno depositati, in relazione alle dimensioni dell’ETS e della sua tipologia giuridica, nel RUNTS o nel Registro delle Imprese. Nella Tabella 4 sono riepilogati gli schemi di riferimento per le varie tipologie di informazione, ovvero Stato Patrimoniale (Mod.A), Conto Economico (Mod.B), Relazione di Missione (Mod.C) per gli ETS tenuti a redigere il Bilancio “di competenza”; il Rendiconto di Cassa (Mod. D) per gli ETS tenuti a redigere il Bilancio “di cassa”; lo schema di Bilancio sociale redatto sulla base delle linee guida ministeriali. Senza considerare, in questa sede, le informazioni ugualmente contenute nei documenti di Bilancio (Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione) per quelle imprese che sono tenute alla redazione del Bilancio civilistico. Il presente lavoro non considera, inoltre, eventuali ulteriori specificazioni sulla trasmissione iniziale e periodica delle informazioni al RUNTS che potrà prevedere, per esempio, l’uso di format o schemi specifici.

Per quanto riguarda la presenza di informazioni relative alla misurazione dell’impatto sociale, la documentazione depositata dalle organizzazioni statunitensi e canadesi e le informazioni disponibili direttamente attraverso il sito web della Charity Commission non contengono riferimenti espliciti e specifici alla misurazione dell’impatto delle attività dell’organizzazione. La relazione annuale dei trustees delle charities di Inghilterra e Galles dovrebbe contenere questo tipo di informazione, anche se questi dati non obbligatori non sono disponibili in un formato “machine readable”.

Nel trattare il tema della trasparenza e rendicontazione, è importante, infatti, prendere in considerazione non solo la disponibilità e accessibilità dei dati, ma anche loro “usabilità”, ossia la loro capacità di essere facilmente trattati ed elaborati perché diffusi in un formato digitale elaborabile. Negli Stati Uniti, ad esempio, l’Internal Revenue Service fornisce un elenco completo delle ONP disponibile gratuitamente sul proprio sito web con la possibilità di scaricare una copia dei documenti depositati (Form 990, Form 990- EZ, Form 990-PF). Inoltre, a partire da giugno 2016, l’IRS ha reso disponibili i dati dei suddetti Form sulla piattaforma di Amazon Web Services (AWS) in un formato “machine-readable”. Allo stesso modo, l’Agenzia delle Entrate del Canada fornisce un elenco di tutte le ONP registrate, liberamente disponibile sul proprio sito web, in cui si ha accesso alle informazioni dei Form T3010 sia in una versione completa (full view) sia in una versione sintetica (quick view). Inoltre, sul sito internet governativo canadese viene pubblicata una lista delle organizzazioni nonprofit registrate con i relativi dati scaricabili in formato CSV e disponibili sia in inglese che in francese. Nel Regno Unito, la Charity Commission mette a disposizione le informazioni sulle charities registrate in Inghilterra e Galles, sul proprio sito web, dove è possibile scaricare liberamente le relazioni annuali e i rendiconti finanziari delle organizzazioni. La Commissione sta sviluppando anche un nuovo registro (attualmente in versione beta) per rendere più agevole per gli utenti l’identificazione delle informazioni sulle charities ed attualmente rende disponibile anche un servizio di download dei dati sulle charities registrate, aggiornato mensilmente, e contenente molteplici informazioni in un formato digitale elaborabile (Charity Commission - Data Download Service).

La valutazione dell’impatto sociale delle organizzazioni nonprofit nei Paesi più trasparenti e accountable

La disamina della regolamentazione e della prassi sulla trasparenza e sui sistemi di rendicontazione delle ONP nei tre Paesi analizzati comparativamente con l’Italia, ha messo in evidenza come nei principali documenti informativi che le organizzazioni devono produrre non siano esplicitati obblighi specifici di valutazione e comunicazione dell’impatto sociale delle attività svolte. Unica, parziale eccezione è rappresentata dalla presenza, solo eventuale ma non obbligatoria, di queste informazioni nella relazione annuale degli amministratori, relativamente alle charities regolamentate dalla Charity Commission.

Per verificare se sussistano obblighi o disposizioni normative analoghi a quelli introdotti dal legislatore italiano relativamente alla valutazione dell’impatto sociale, il presente lavoro si è proposto, innanzitutto, di analizzare i principali testi normativi che regolamentano le organizzazioni senza scopo di lucro negli altri tre Paesi esaminati: l’Internal Revenue Code (IRC) per le organizzazioni degli Stati Uniti (U.S. Code - Title 26. Internal Revenue Code - Subtitle A. Income Taxes - Chapter 1. Normal taxes and surtaxes - Subchapter F. Exempt Organizations); il Charity Act del 2011 per le charities di Inghilterra e Galles; e il Canadian Income Tax Act, per le organizzazioni nonprofit Canadesi. Ma in nessuna di queste tre fonti, sono presenti riferimenti espliciti all’obbligo di valutare e comunicare l’impatto (sociale, o comunque variamente inteso). Sono stati, successivamente, analizzati alcuni dei principali regolamenti, standard e documenti, forniti dai diversi regolatori istituzionali nei tre paesi, al fine di verificare se esistano linee guida specifiche e vincolanti per la valutazione dell’impatto sociale delle ONP.

Per quanto concerne le organizzazioni statunitensi, in generale, dato che le ONP sono tenute a depositare il Form 990 o Form 990-EZ (Siegel, 2010), sono state analizzate alcune delle principali guide e istruzioni per la loro compilazione fornite dall’Internal Revenue Service: le istruzioni, per l’anno 2018, relative al Form 990 - Return of Organization Exempt From Income Tax Under section 501(c), 527, or 4947(a)(1) of the Internal Revenue Code (except private foundations); le istruzioni, per l’anno 2018, relative al Form 990-PF - Return of Private Foundation or Section 4947(a)(1) Nonexempt Charitable Trust Treated as a Private Foundation; la pubblicazione n. 4220 dell’IRS “Applying for 501(c)(3) Tax-Exempt status”; la pubblicazione n. 4221-PC dell’IRS “Compliance Guide for 501(c)(3) – Public Charities”; e la pubblicazione n. 4221-PF dell’IRS “Compliance Guide for 501(c)(3) – Private Foundations”. In nessuno dei suddetti documenti sono presenti riferimenti espliciti all’obbligo di valutare l’impatto delle attività delle organizzazioni. Inoltre, né nei “Principi contabili generali per le organizzazioni senza fini di lucro”, ampiamente basati su standard esistenti per le imprese che sono stati adottati dal Financial Accounting Standards Board nello “Statement of Financial Accounting Standard n. 117” (Siegel, 2010), né nel suo successivo aggiornamento dell’agosto 2016, esiste un riferimento esplicito all’obbligo di valutare e comunicare l’impatto sociale delle attività svolte dalle organizzazioni.

Considerazioni analoghe possono essere fatte per il Canada. La Guida T4033 (E) del CRA pubblicata con lo scopo di aiutare le ONP nella compilazione di diversi moduli informativi tra cui il Form T3010, sebbene metta in evidenza la necessità per le ONP di descrivere i programmi in corso nonché i nuovi programmi portati avanti, non fornisce alcun riferimento specifico all’obbligo di valutare l’impatto di queste attività. Un riferimento indiretto alla questione dell’impatto si può riscontrate in alcune linee guida disponibili sul sito web del CRA[1]. Tuttavia, queste non richiedono di valutare l’impatto, ma solo che un’organizzazione dovrebbe essere potenzialmente in grado, se necessario ed in circostanze specifiche, di dimostrare che le sue attività vengono svolte per un beneficio “misurabile” (pubblico).

Infine, per quanto riguarda il contesto del Regno Unito, la Charity Commission per l’Inghilterra e il Galles, che è comunemente descritta come il “regolatore delle charities” (Fries, 2010) mette a disposizione delle organizzazioni registrate numerose linee guida che fanno ampio riferimento ai SORP (Statement of Recommended Practice). In particolare, nella guida “Charity reporting and accounting: essentials November 2016 (CC15d)” la Charity Commission afferma che le charities (diverse dalle società commerciali, le companies) con un reddito lordo superiore a £ 250.000 durante l’anno finanziario e tutte le charitable companies devono preparare il rendiconto per competenza in conformità con i SORP applicabili. Per gli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2016 (o da data successiva), si applica solo il nuovo SORP FRS 102 (in sostituzione del SORP 2005). I SORP utilizzano termini differenti in relazione al livello di “obbligatorietà” dei requisiti indicati - l’organizzazione “deve” (must), “dovrebbe” (should), “può” (may) (SORP FRS 102). In particolare, il SORP FRS 102 afferma che la relazione annuale degli amministratori deve contenere una sintesi dei principali risultati dell’ente. Il rapporto dovrebbe identificare in quali aspetti il lavoro dell’organizzazione ha determinato per i destinatari un beneficio altrimenti non conseguibile e, se possibile, spiegare i benefici più ampi relativi alla società nel suo complesso. Le charities sono incoraggiate a valutare il loro impatto, anche se il SORP utilizza i termini “should” e “may” per sottolineare come non si tratti di obblighi vincolanti ma solo di suggerimenti e raccomandazioni. Nel nuovo SORP, si afferma l’importanza delle questioni relative all’impatto delle organizzazioni nonprofit, ma se ne afferma la relativa complessità, probabilmente uno dei motivi alla base della scelta da parte del regolatore di fornire suggerimenti e raccomandazioni ma non un obbligo stringente e vincolante di valutazione dell’impatto sociale.

Infine, si è osservato che, nel contesto statunitense, le informazioni sull’impatto sociale di alcune organizzazioni possono essere reperite sul database privato GuideStar.org. GuideStar USA è un vastissimo e repository di dati[2] che raccoglie, organizza e distribuisce informazioni sulle organizzazioni non profit degli Stati Uniti e la cui missione dichiarata[3] è sostenere la filantropia fornendo informazioni che promuovano la trasparenza, consentano agli utenti di prendere decisioni migliori e incoraggino le donazioni. GuideStar classifica le ONP degli Stati Uniti in base al loro livello di trasparenza, utilizzando le seguenti categorie: “nessun livello”; “bronzo”; “argento”; “oro”; e “platino”; e per guadagnarsi l’assegnazione delle categorie “oro” o “platino”, le organizzazioni registrate su GuideStar devono compilare una sezione specifica presente sul sito web di GuideStar, intitolata “Charting Impact”. Il framework Charting Impact è un progetto congiunto di Independent Sector, GuideStar e BBB Wise Giving Alliance, e si compone di cinque domande chiave che creano un quadro comune per consentire alle organizzazioni (di qualsiasi dimensione e mission) di imparare le une dalle altre e servire meglio le loro comunità: (1) Che cosa mira a realizzare la tua organizzazione? (2) Quali sono le tue strategie per far sì che ciò accada? (3) Quali sono le capacità della tua organizzazione? (4) Come farà la tua organizzazione a sapere se stai facendo progressi? (5) Cosa hai compiuto finora e quali sono i prossimi passi? Per ciascuna di queste domande, la guida fornita da GuideStar a supporto della compilazione del “Charting Impact” propone una breve descrizione su come rispondere e ne evidenzia l’importanza. Pertanto, le numerosissime organizzazioni statunitensi registrate su GuideStar che desiderano completare il loro “Rapporto di impatto” al fine di ottenere il sigillo di trasparenza Gold o Platinum, hanno a disposizione una guida da seguire per riflettere sulle loro attività e comunicarne l’impatto.

Analogamente nel Regno Unito, la Charity Commission è stata coinvolta nello sviluppo di una serie di “principi di buona comunicazione dell’impatto” (principles of good impact reporting) che si focalizzano sui seguenti due temi: (1) come le organizzazioni dovrebbero comunicare il loro impatto (chiarezza, accessibilità, trasparenza, accountability, proporzionalità, verificabilità); e (2) che cosa le organizzazioni dovrebbero comunicare (scopo, obiettivi, attività, risultati, evidenze, lezioni apprese). Il termine “dovrebbe” evidenzia come i principi non siano intesi come obblighi o vincoli, ma piuttosto come una guida per aiutare le organizzazioni ad esplorare l’impatto delle loro attività e a comunicarlo.

Infine, per le organizzazioni nonprofit Canadesi, CanadaHelps ha lanciato uno strumento online progettato per consentire a tutti gli enti senza scopo di lucro, indipendentemente dalle dimensioni, di creare e condividere il loro impatto[4]. Sul sito di CanadaHelps, alle ONP registrate viene data, inoltre, la possibilità di scaricare una guida gratuita sulla misurazione dell’impatto. Pertanto, analogamente alle organizzazioni statunitensi registrate su GuideStar, e alle charities di Inghilterra e Galles, le ONP canadesi registrate su CanadaHelps potrebbero beneficiare dei vantaggi di una guida (e uno strumento) per comprendere e comunicare il loro impatto. Queste linee guida e questi strumenti sono tutti non obbligatori, ma concepiti come supporto per le ONP che intendono comunicare il valore/impatto del loro operato.

Per concludere, quindi, la scelta del legislatore italiano di richiedere obbligatoriamente ad alcune organizzazioni di pubblicare un bilancio sociale contenente informazioni anche sull’impatto delle loro attività, rappresenta una scelta importante rispetto a posizioni non altrettanto nette assunte da altri Paesi di riferimento in questo ambito. Anche se poi, come precisato sopra, detta scelta è stata mitigata dalla previsione, contenuta nelle Linee guida sulla VIS, di limitare l’obbligatorietà solo a pochissimi enti che partecipano, con progetti ed iniziative molto consistenti — sia dal punto di vista economico, sia di raggio d’azione — a procedure pubbliche per l’erogazione di servizi di interesse generale. Ciò mostra, in ogni caso, l’intenzione dell’Italia di intraprendere un percorso volto a rendere le organizzazioni del Terzo settore sempre più trasparenti e accountable, in linea con quanto è raccomandato (anche se non ugualmente obbligatorio) nei paesi considerati un “punto di riferimento” in termini di trasparenza economico-finanziaria e sociale. La sfida che si troveranno ad affrontare gli ETS rappresenterà, inoltre, una grande opportunità in termini di innovazione culturale che si propagherà al di là della obbligatorietà, anche per tutte le organizzazioni che pur non essendo tenute per legge a misurare e comunicare l’impatto sociale potranno ugualmente beneficiare di nuovi standard di riferimento sul tema e sperimentare nuovi metodi e modelli di rendicontazione sociale.

Conclusioni

Il presente lavoro ha inteso fornire un’interpretazione critica del cambiamento che sta investendo il Terzo settore italiano in termini di maggiore regolamentazione, con una particolare attenzione alle nuove regole relative alla trasparenza, rendicontazione e misurazione dell’impatto sociale rivolte ad alcuni Enti del Terzo Settore.

Dopo aver richiamato brevemente le ultime novità del lento ma graduale processo di implementazione della Riforma italiana, è stata condotta una ricognizione dei principali sistemi di rendicontazione e regolamentazione della trasparenza di altri tre Paesi – Stati Uniti, Canada e Regno Unito – ampiamente considerati come dei “buoni esempi” in questo ambito, al fine di verificare la presenza di regole analoghe, in particolare, con riferimento ai nuovi obblighi in materia di trasparenza, rendicontazione economica e sociale, misurazione dell’impatto sociale.

I tre Paesi hanno tutti un regolatore istituzionale per le ONP e un elenco liberamente accessibile e disponibile delle ONP registrate; queste ultime devono rispettare rigidi obblighi di rendicontazione (ad esempio, la compilazione dei Form 990 e Form T3010 per le organizzazioni, rispettivamente, Statunitensi e Canadesi); e gran parte delle informazioni fornite dalle organizzazioni ai regolatori istituzionali sono di tipo sia economico-finanziario che sociale e sono rese liberamente disponibili in formati facilmente utilizzabili (machine-readable).

Dopo questa preliminare ricognizione del livello di trasparenza, della disponibilità dei dati e dell’usabilità degli stessi nei diversi paesi, l’analisi si è focalizzata sulla questione della “valutazione dell’impatto sociale”. In particolare, per USA, Canada e UK e si sono esaminate le seguenti fonti: (a) testi normativi; (b) standard e raccomandazioni di regolatori istituzionali; (c) prassi consolidate.

I regolatori istituzionali delle ONP negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada richiedono il rispetto di molteplici requisiti di trasparenza e accountability, ma non sembrano esistere obblighi specifici per la valutazione dell’impatto delle attività di queste organizzazioni come invece è stato previsto in Italia. La scelta, per questi paesi, della “non obbligatorietà” della valutazione e comunicazione dell’impatto sociale per le ONP non sorprende particolarmente, in quanto il tema della valutazione e misurazione dell’impatto sociale rappresenta una problematica di estrema complessità e di difficile gestione, anche per le grandi realtà aziendali dotate di mezzi, risorse e competenze specificatamente dedicate. Tale scelta, potrebbe quindi essere giustificata anche dalla volontà di non caricare eccessivamente le organizzazioni nonprofit di ulteriori incombenze amministrative.

Si può, quindi, affermare che la scelta del legislatore italiano di introdurre la valutazione dell’impatto sociale come obbligatoria (anche se solo per specifiche tipologie di ETS e in situazioni circoscritte e ben delineate nelle Linee guida) rappresenti un passo importante nel campo della trasparenza e della accountability delle ONP, anche rispetto ad altri contesti nazionali “altamente trasparenti e ben regolamentati”. Questa decisione del legislatore italiano dimostra l’importanza accordata alle esigenze di informazione e partecipazione degli stakeholder. L’adozione di linee guida specifiche che le organizzazioni dovranno seguire nella redazione del loro bilancio sociale e nella valutazione d’impatto rappresenta una sfida importante e complessa ma anche una grande opportunità per il nuovo Terzo settore italiano.

Numerosi ricercatori, professionisti, istituzioni stanno lavorando all’identificazione di metodi adeguati alla VIS delle imprese sociali e di tutti gli ETS e compatibili con le indicazioni legislative. A tal fine potrebbe essere utile prendere spunto anche dalle buone pratiche riscontrate a livello internazionale, tanto più che nelle Linee guida ministeriali c’è un esplicito richiamo ai sistemi di valutazione di impatto sociale riconosciuti in contesti internazionali. Nel Decreto del 21 luglio 2019, infatti, è espressamente affermato il principio per cui le valutazioni di impatto sociale realizzate sulla base di tali sistemi di valutazione sono considerati in tutto equiparabili a quelli redatti sulla base delle suddette Linee guida.

A breve si potranno verificare gli effetti delle indicazioni e delle scelte fatte dal legislatore italiano nella definizione di nuove regole e linee guida, rendendo possibile, inoltre, l’analisi del processo di cambiamento che sta coinvolgendo il Terzo Settore italiano anche attraverso studi di tipo longitudinale. L’analisi qui svolta potrebbe essere estesa ad ulteriori contesti paese che si stanno muovendo verso un più alto livello di trasparenza delle loro organizzazioni del Terzo settore. In tal modo sarà possibile esplorare come tali questioni, legate all’accountability delle ONP, stanno interessando il Terzo settore a livello internazionale.

Resta aperta la questione della effettiva utilità delle informazioni rese variamente disponibili tramite gli strumenti messi in campo dalla Riforma – RUNTS, Bilancio d’esercizio, Bilancio sociale, Valutazione d’impatto sociale. Successive ricerche potrebbero, per esempio, indagare gli effetti dell’implementazione di detti strumenti sulla effettiva capacità delle organizzazioni di raccogliere maggiori risorse dall’esterno e, più in generale, di essere più performanti grazie anche al miglioramento dei processi interni (strategici ed operativi) che potrebbe derivare dall’uso, anche volontario, di alcuni di questi.

Bibliografia

Bagnoli L. (2018), “La rendicontazione economica e sociale negli enti del terzo settore”, in Fici A. (ed.), La Riforma del terzo settore e dell’impresa sociale. Una introduzione, Editoriale Scientifica, Napoli.

Barbetta G.P. (2000), Il settore non-profit italiano. Occupazione, welfare, finanziamento e regolazione, Il Mulino, Bologna.

Bellante G., Berardi L., Machold S., Nissi E., Rea M.A. (2018), “Accountability, governance and performance in UK charities”, International Journal of Business Performance Management, 19(1), pp. 55-74.

Bengo I., Arena M., Azzone G., Calderini M. (2015), “Indicators and metrics for social business: a review of current approaches”, Journal of Social Entrepreneurship, 7(1), pp. 1-24.

Berardi L., Rea M., Bellante G. (2016), “How board and CEO characteristics can affect Italian and Canadian nonprofit financial performance”, in Gnan L., Hinna A., Monteduro F. (eds.), Governance and Performance in Public and Non-Profit Organizations, Volume 5, Emerald.

Braga G., Melloni E. (2018), “Valutare nel Terzo Settore: come e perché”, in Musella M., Fonović K., Mostarda M.P. (a cura di), Valutare gli impatti del Terzo settore. Contributi all’attuazione della Riforma, Scholé, Brescia.

Canada Revenue Agency (2006), Guidelines for registering a charity: Meeting the public benefit test.

Canada Revenue Agency (2017), Completing the Registered Charity Information Return, Guidelines T4033-E Rev. 17. 

Charity Commission (2016), Charity reporting and accounting: the essentials November 2016 (CC15d). https://www.gov.uk/government/publications/charity-reporting-and-accounting-the-essentials-november-2016-cc15d

Connolly C., Hyndman N. (2013), “Towards Charity Accountability: Narrowing the gap between provision and needs?”, Public Management Review, 15(7), pp. 945-968.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - CNDCEC (2017), “Riforma del Terzo settore: elementi professionali”, Rapporto di Novembre 2017.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - CNDCEC (2019), “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative”, Circolare di Aprile 2019.

Cordery C., Deguchi M. (2018), “Charity registration and reporting: a cross- jurisdictional and theoretical analysis of regulatory impact”, Public Management Review, 20(9), pp. 1332-1352.

Depedri S. (2016), “La valutazione dell’impatto sociale nel Terzo Settore. Il posizionamento scientifico di Euricse e il metodo ImpACT”, Euricse Report.

Ebrahim A., Rangan V. K. (2010), “The Limits of Nonprofit Impact: A Contingency Framework for Measuring Social Performance”, Harvard Business School, Working Paper 10-099.

Ebrahim A., Rangan V.K. (2014), “What Impact? A Framwork for Measuring the Scale and Scope of Social Performance”, California Management Review, 56(3), pp. 118-141.

Financial Accounting Standards Board (1993), Statement of Financial Accounting Standards No. 117, Financial Statements of Not-for-Profit Organizations.

Financial Accounting Standards Board (2016), Accounting Standards Update. No. 2016-14 August 2016, Not-for-Profit Entities (Topic 958) - Presentation of Financial Statements of Not-for-Profit Entities.

Fries R. (2010), “The Charity Commission for England and Wales”, in Hopt, Hippel (eds.), Comparative Corporate Governance of Non-Profit Organizations, International Corporate law and financial market regulation, Cambridge University Press, Cambridge.

GECES (2015), Approcci proposti per la misurazione dell’impatto sociale, Sottogruppo GECES sulla misurazione dell’impatto 2014, Commissione Europea, Luxembourg.

GECES Sub-group on impact measurement (2014), Proposed approaches to social impact measurement in the European Commission legislation and practice relating to: EuSEFs and the EaSI.

Gordon T.P., Knock C. L., Neely D.G. (2009), “The role of rating agencies in the market for charitable contributions: An empirical test”, Journal of Accounting and Public Policy, 28(6), pp. 469-484.

Grieco C., Michelini L., Iasevoli G. (2015), “Measuring Value Creation in Social Enterprises: A Cluster Analysis of Social Impact Assessment Models”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 44(6), pp. 1173-1193.

GuideStar (2019), Charting Impact’s Five Questions, guide.

Internal Revenue Service (2014), “Compliance Guide for 501(c)(3) – Private Foundations”, publication No. 4221-PF. I

nternal Revenue Service (2018), “2018 Instructions for Form 990-PF - Return of Private Foundation or Section 4947(a)(1) Nonexempt Charitable Trust Treated as a Private Foundation”.

Internal Revenue Service (2018), “Applying for 501(c) (3) Tax-Exempt status”, publication No. 4220.

Internal Revenue Service (2018), “Compliance Guide for 501(c)(3) – Public Charities”, publication No. 4221-PC.

Internal Revenue Service (2019), “2018 Instructions for Form 990 - Return of Organization Exempt From Income Tax Under section 501(c), 527, or 4947(a)(1) of the Internal Revenue Code (except private foundations)”.

Irvine H., Ryan C. (2010), “An International Comparison of Not-for-Profit Accounting Regulation”, Conference Proceedings, APIRA 2010, 11-13 July 2010, University of Sydney.

ISTAT (2018), Struttura e profile del settore nonprofit. Anno 2016, ISTAT Report.

Lall S. (2017). “Measuring to improve versus measuring to prove: Understanding the adoption of social performance measurement practices in nascent social enterprises”, VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 28(6), pp. 2633-2657.

Lall S. A. (2019), “From Legitimacy to Learning: How Impact Measurement Perceptions and Practices Evolve in Social Enterprise–Social Finance Organization Relationships”, VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 30(3), pp. 562-577.

Lynch-Cerullo K., Cooney K. (2011), “Moving from Outputs to Outcomes: A Review of the Evolution of Performance Measurement in the Human Service Nonprofit Sector”, Administration in Social Work, 35, pp.364-388.

Maas K., Liket K. (2011), “Social impact measurement: Classification of methods”, in Burritt R., Schaltegger S., Bennett M. , Pohjola T., Csutora M. (eds.), Environmental management accounting and supply chain management, eco-efficiency in industry and science, 27, pp. 171-202, Springer, Delft, The Netherlands.

MooK L., Maiorano J., Ryan S., Armostrong A., Quarter J. (2015), “Turning Social Return on Investment on Its Head. The stakeholder impact statement”, Nonprofit Management & Leadership, 26(2), pp. 229-246.

Mook L., Quarter J., Richmond B.J. (2007), What counts: Social accounting for nonprofits and cooperatives, Sigel Press.

Nicholls J. (2015), “Measuring Social Impact”, Pioneers Post Quarterly, Summer, 1, pp. 49-53.

OECD (1991), Principles for the Evaluation of Development Assistance, DAC Development Assistance Committee, Paris. http://bit.ly/1nmucFR.

OECD (2015), Policy Brief on Social Impact Measurement for Social Enterprises. Policies for Social Entrepreneurship, OECD / European Commission, Luxembourg.

Ormiston J. (2019). “Blending practice worlds: Impact assessment as a transdisciplinary practice”, Business Ethics: A European Review, 28(4), pp. 423-440.

Perrini F., Vurro C. (2013), La valutazione degli impatti sociali. Approcci e strumenti applicativi, Egea, Milano.

Polonsky M., Grau S. L., (2011), “Assessing the social impact of charitable organizations - four alternative approaches”, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 16, pp. 195-211.

Rea M.A. (2004), “La rappresentazione dei risultati delle aziende nonprofit. Rendicontazione e controllo economico-sociale”, Giappichelli Editore, Torino.

Ricciuti E., Calò F. (2018), “Are foundations assessing their impact? Concepts, methods and barriers to social impact assessment in Italian foundations”, International Review on Public and Nonprofit Marketing, 15, pp. 553-574.

Salamon L.M., Anheier H.K. (1998), “Social Origins of Civil Society: Explaining the Nonprofit Sector Cross-Nationally”, Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 9(3), pp. 213-248.

Siegel S. (2010), “Financial reporting by non-profit organizations: United States developments”, in Hopt, Hippel (eds.), Comparative Corporate Governance of Non-Profit Organizations, International Corporate law and financial market regulation, Cambridge University Press, Cambridge.

Simsa R., Rauscher O., Schober C., Moder C. (2014), “Methodological Guideline for Impact Assessment”, TSI Working Paper No. 1, Seventh Framework Programme (grant agreement 613034), European Union, Third Sector Impact, Brussels.

Social Impact Investment Task Force (2014), Measuring impact. Subject paper of the Impact Measurement Working Group, Social Impact Investment Task Force istituita in ambito G8.

SORP (2015), “Accounting and Reporting by Charities: Statement of Recommended Practice applicable to charities preparing their accounts in accordance with the Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland (FRS 102) (effective 1 January 2015)”.

Sumariwalla R.D., Levis W.C. (2000), Unified Financial Reporting System for Not-for-Profit Organizations: A Comprehensive Guide to Unifying GAAP, IRS Form 990 and Other Financial Reports Using a Unified Chart of Accounts, Wiley, Indiana University.

Vanclay F. (2003), “International Principles for Social Impact Assessment”, Impact Assessment and Project Appraisal, 21(1), pp. 5-12.

Yang C., Northcott D., Sinclair R. (2017), “The accountability information needs of key charity funders”, Public Money & Management, 37(3), pp. 173-180.

Note

  1. ^ https://bit.ly/2Ylkwzf
  2. ^ GuidesStar consente attualmente (giugno 2020) l’accesso immediato a più di 1.8 milioni di “tax-exempt organizations” (le c.d. charities) riconosciute dall’IRS; migliaia di organizzazioni nonprofit non riconosciute dall’IRS; milioni di Form 990 pubblicati; milioni di dati digitalizzati provenienti da moduli dei Form 990 e/o forniti dalle ONP.
  3. ^ https://learn.guidestar.org/about-us
  4. ^ https://bit.ly/2YfZeD2
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